Legificazione del regolamento sui contributi alle tv locali e sindacato del giudice (Cons. Stato n. 4377 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, con la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», opera un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017 e ne determina la legificazione integrale, con novazione della fonte e elevazione delle norme regolamentari al rango primario. La legificazione non è limitata all’annualità 2019, ma opera a regime dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le disposizioni così assurte al rango legislativo non sono sindacabili dal giudice amministrativo, ma solo dalla Corte costituzionale. Il giudicato formatosi sull’illegittimità della norma regolamentare copre l’illegittimità sino alla legificazione e non oltre. Gli atti applicativi fondati sulla norma legificata sono, pertanto, conformi a disposizioni di rango primario.
Il Fatto
La controversia riguarda l’assegnazione alle emittenti televisive locali a carattere commerciale dei contributi pubblici di cui al d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2022. Le società ricorrenti, collocate oltre la centesima posizione in graduatoria, lamentavano il pregiudizio derivante dall’applicazione del c.d. scalino preferenziale, che destina il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle restanti.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 10844/2023, aveva accolto i ricorsi e annullato gli atti impugnati. Il primo giudice aveva ritenuto che la legificazione operata dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 valesse per il solo anno 2019 e che, per l’annualità 2022, continuassero ad operare le regole regolamentari già espunte dal giudicato amministrativo. Il Ministero e alcune società hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la riunione degli appelli per connessione soggettiva e oggettiva. La questione preliminare riguarda la portata dell’intervento di legificazione e va risolta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni prospettate dalla Sezione.
La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 4-bis ha realizzato un rinvio recettizio, desumibile dalla peculiare locuzione «da intendersi qui integralmente riportato», con novazione della fonte. Il rinvio integrale a uno specifico regolamento è rinvio a tutte, nessuna esclusa, le norme in esso contenute. La legificazione è integrale e produce effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018.
Quanto agli effetti temporali, la Corte ha ritenuto preferibile l’opzione della legificazione a regime rispetto alla delimitazione al solo 2019, già ipotizzata dal primo giudice e dall’obiter dictum di Sez. VI n. 7880 del 2022. L’inciso è distante dalla modifica del regime transitorio e non ne condivide la perimetrazione temporale. La volontà legislativa, desumibile dai lavori preparatori, era di sbloccare i fondi e di elevare al rango legislativo i criteri meritocratici per la concessione dei contributi.
Ne derivano due conseguenze. La legificazione non si arresta al 2019, come ritenuto dal TAR. Il giudicato formatosi con le sentenze n. 7878, 7880 e 7881 del 2022 copre l’illegittimità della norma regolamentare solo sino alla legificazione. Il provvedimento di approvazione della graduatoria del 21.12.2022, che applica lo scalino preferenziale, risulta conforme a disposizioni di rango primario, non sindacabili dal giudice amministrativo.
I motivi del ricorso introduttivo sono infondati, avendo la Corte costituzionale escluso le violazioni degli artt. 77, 3, 24, 103, 111 e 113 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6, 10 e 14 C.E.D.U. Gli appelli sono accolti e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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