Inottemperanza della sentenza sull’accesso e oscuramenti illegittimi dell’Ordine (TAR Lombardia n. 3639 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza che abbia riconosciuto l’accesso agli atti di un procedimento disciplinare, il giudice accerta l’inottemperanza dell’Ordine professionale che abbia sottratto all’accesso elementi attinenti alle competenze e alla diligenza professionale dell’incolpato. La facoltà di oscuramento riconosciuta dal giudicato opera nei soli limiti dei dati personali estranei ai profili di competenza professionale. L’Amministrazione non può opporre ragioni estranee alla sentenza da eseguire, né richiamare una propria normativa regolamentare, dovendo trarre l’oggetto dell’accesso esclusivamente dal comando giurisdizionale. Il giudice nomina il Commissario ad acta per l’esecuzione e condanna l’Ordine alle spese, rigettando la richiesta di penalità di mora in presenza di specifiche difficoltà nell’adempimento.
Il Fatto
Il condominio ricorrente aveva presentato un esposto all’Ordine degli Ingegneri provinciale in ordine all’attività professionale prestata da un ingegnere in interventi di messa in sicurezza e ripristino dello stabile. L’esposto aveva dato avvio a un procedimento disciplinare. Il condominio aveva quindi chiesto l’accesso ai documenti del procedimento, ottenendone il differimento sino alla conclusione con un provvedimento poi annullato dal Tribunale con la sentenza n. 2261/2024.
Con quella decisione il giudice aveva condannato l’Ordine a mettere a disposizione la documentazione, previo oscuramento dei soli dati sensibili non pertinenti alla tutela degli interessi del ricorrente. Dopo la notifica, l’Ordine aveva consentito l’accesso presso i propri uffici e consegnato un supporto informatico contenente numerosi file in larga parte oscurati, compresa l’indicazione della sanzione disciplinare irrogata. Il condominio ha così proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la consegna integrale degli atti, la nomina di un Commissario ad acta e la comminatoria della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudicato. La sentenza n. 2261/2024 aveva assegnato all’Ordine la facoltà di oscurare solo informazioni di carattere personale afferenti alla sfera privata dell’incolpato, inidonee a soddisfare un interesse giuridico del condominio. L’oscuramento non poteva invece essere opposto rispetto a elementi attinenti alle qualità professionali del controinteressato.
L’Ordine aveva rappresentato le ragioni degli oscuramenti solo nel corso del giudizio, con motivazioni generiche e contrarie alla sentenza da eseguire. Il richiamo alla sentenza n. 2345 del 31.7.2024, con cui il Tribunale aveva negato l’accesso ai medesimi atti a una persona fisica che agiva a titolo personale, è privo di pregio: quella decisione non interferiva con il giudicato da ottemperare e non consentiva all’Ordine di limitare il diritto di accesso riconosciuto al condominio.
Né vale l’argomento secondo cui la sanzione disciplinare non era definitiva: la sentenza da eseguire aveva già escluso che la natura non definitiva delle statuizioni in sede disciplinare ostasse al pieno accesso. Quanto al richiamo all’art. 13 del Regolamento in materia di accesso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Collegio lo ritiene inconferente, perché l’oggetto dell’accesso e dell’eventuale oscuramento va tratto esclusivamente dal comando giurisdizionale.
L’estensione degli oscuramenti induce il Tribunale a concludere per la violazione del comando giurisdizionale e per l’inottemperanza. Nomina pertanto Commissario ad acta il Rettore pro tempore dell’Università Statale di Milano, con facoltà di delega, il quale confermerà gli oscuramenti solo se relativi a dati personali privi di attinenza con le competenze professionali, dando altrimenti accesso al testo integrale e oscurando in ogni caso i dati attinenti alla salute o alla vita sessuale.
Il Collegio rigetta invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che esclude le astreintes in caso di manifestamente iniquo o altre ragioni ostative, valutabili in concreto secondo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano le specifiche difficoltà nell’adempimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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