L’invito al tavolo tecnico non è prescrizione dell’iter autorizzativo (TAR Lombardia n. 3640 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce imposizione derivante dall’iter autorizzativo, ai sensi dell’art. 7.8 del TICA, l’indicazione data dall’amministrazione in sede di tavolo tecnico di confronto prodromico alla conferenza di servizi. Tale indicazione non è prescrizione vincolante per la conclusione favorevole del procedimento, ma considerazione tecnica sulla natura dei luoghi, sui regimi vincolistici e sulle tecnologie adottate. L’assenza di definitività e la permanenza di una possibilità di scelta in capo al proponente escludono il diritto alla modifica gratuita del preventivo di connessione. Le prescrizioni progettuali sono previste dall’art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241/1990 all’esito della conferenza di servizi, non nella fase delle integrazioni documentali.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica e gestisce la rete con obbligo di connessione di terzi. Un produttore aveva chiesto la connessione di un impianto fotovoltaico e, dopo l’accettazione del preventivo, aveva domandato una modifica per l’interramento del cavidotto, adducendo l’imposizione sopravvenuta nell’iter autorizzativo.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con deliberazione n. 693/2022/E/EEL del 20 dicembre 2022, aveva accolto il reclamo del produttore, prescrivendo l’emissione di un nuovo preventivo gratuito ai sensi dell’art. 7.8, primo periodo, del TICA e un indennizzo. Il gestore ha impugnato la deliberazione davanti al TAR Lombardia, contestando la qualificazione della richiesta come imposizione derivante dall’iter autorizzativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del TICA. Una volta emesso, il preventivo ha validità di 45 giorni lavorativi e il richiedente può accettarlo, lasciarlo decadere o chiederne la modifica. Dopo l’accettazione, la modifica è ammessa nei soli limiti dell’art. 7.8 del TICA, che impone la gratuità in presenza di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo, di atti normativi o di cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente.
La questione centrale è se l’invito formulato dall’Area VIA in sede di tavolo tecnico di confronto integri una prescrizione vincolante. Il Tribunale esclude la qualificazione per ragioni procedimentali: l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 colloca la fase decisoria nella conferenza di servizi, mentre il tavolo tecnico è sede di verifica della completezza documentale e di definizione delle integrazioni. La richiesta di integrazioni ex art. 27-bis, comma 5, attiene alla documentazione e non alla modifica del progetto, che non può essere imposta dall’amministrazione.
Il Collegio valorizza anche la lettera delle risultanze del tavolo. Il verbale invita la proponente a proporre soluzioni alternative, ma la prospettiva indicata non è la reiezione dell’istanza, bensì un iter approvativo più complesso. L’archiviazione per mancato deposito della documentazione integrativa non opera, perché la norma si riferisce agli elaborati e non al progetto. Le modifiche progettuali sono previste dall’art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241/1990 all’esito della conferenza di servizi.
Da ciò deriva che l’indicazione dell’8 marzo 2022 non era definitiva e residuava una possibilità di scelta in capo al produttore, con la conseguenza che la modifica del preventivo non è riconducibile all’art. 7.8 del TICA. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza della previsione indennitaria non impugnata. Le spese sono compensate in ragione dell’opinabilità della questione.
Nota della Redazione
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