Inottemperanza alla condanna al beneficio Carta Docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2830 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al titolo giudiziale di condanna al pagamento di una somma, l’accertamento dell’inottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Qualora l’amministrazione non provveda, neppure in parte, nel termine e non contesti il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un nuovo termine per l’integrale pagamento. Per il caso di ulteriore inadempimento, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23.
Il titolo, passato in giudicato, era stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo aveva ricevuto in data 16.2.24. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come fondato muovendo da un dato processuale essenziale: il titolo posto a fondamento della pretesa è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che costituisce il presupposto per la configurabilità dell’inottemperanza.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato per non aver eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Assegna quindi all’amministrazione il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi una relazione sugli adempimenti. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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