Inottemperanza al giudicato e diniego di astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 3413 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando il titolo esecutivo di condanna sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che l’amministrazione abbia adempiuto, neppure in parte, e senza contestazioni sull’an e sul quantum. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Il diniego delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è legittimo quando, in concreto, la penalità risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, sezione lavoro, con la sentenza n. 32 del 25 gennaio 2024, ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato.

Poiché il Ministero non ha dato esecuzione alla condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni sul punto e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

Il Ministero, costituitosi, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha dedotto alcunché sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’amministrazione intimata.

Conseguentemente, al Ministero è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Collegio rigetta invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano le difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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