Carta docente: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3414 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore dimostri l’assenza di pagamenti, anche parziali, e la resistente non contesti il credito nel suo an e nel suo quantum. Accertata l’inottemperanza, il tribunale assegna all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso, il commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 116 del 2023, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è accolto e viene dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo. Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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