Inottemperanza al giudicato sul beneficio docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 438 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, l’Amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale del titolo. Decorso inutilmente il termine di art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il ricorso per ottemperanza è procedibile e, in assenza di ragioni contrarie opposte dalla PA costituita solo formalmente, è fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, assegna un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate, ponendo le spese a carico della parte resistente con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato. La parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 è decorso dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso. La condizione di procedibilità è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. La PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento negli importi liquidati. Le spese si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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