Ottico senza iscrizione al registro speciale: annullata l’autorizzazione (TAR Sicilia n. 4165 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ottico presuppone la prova dell’iscrizione del richiedente nel registro speciale istituito presso la Camera di commercio ai sensi dell’art. 71 l.r. Sicilia n. 25/1993. La visura del registro delle imprese, che attesta la sola qualifica di piccolo imprenditore, non costituisce la certificazione richiesta dall’art. 12 del d.P.R.S. n. 64/1995. Il Comune che rilascia l’autorizzazione in assenza di tale requisito adotta un provvedimento illegittimo, annullabile con conseguente obbligo di riprovvedere sull’istanza. Nel riesercizio del potere l’Amministrazione applica la disciplina vigente al momento dell’adozione del nuovo atto, in forza del principio tempus regit actum, che impone di considerare anche le modifiche normative intervenute nel corso del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un negozio di ottica nel Comune di Melilli e iscritto al registro speciale degli esercenti l’attività di ottico, impugna la deliberazione di Giunta n. 130 del 21.04.2023, con cui è stata autorizzata l’apertura di un nuovo esercizio in deroga alla normativa regionale sul contingentamento. Con motivi aggiunti impugna l’autorizzazione n. 38/2024, rilasciata alla controinteressata dopo l’abrogazione dell’art. 1 l.r. n. 12/2004 ad opera dell’art. 92 l.r. n. 3/2024.

Il ricorrente deduce il superamento del rapporto demografico, l’assenza di comprovate esigenze territoriali, la mancata iscrizione della controinteressata nel registro speciale e l’insufficienza della SCIA. Il Comune resiste sostenendo la regolarità dell’iscrizione, la sussistenza delle esigenze territoriali e l’applicazione del principio tempus regit actum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo. L’Amministrazione ha riprovveduto sull’istanza con l’autorizzazione n. 38/2024, adottata in considerazione del mutato contesto normativo: la sopravvenuta adozione del provvedimento definitivo determina la cessazione dell’interesse alla decisione sulla delibera presupposta.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esamina il requisito dell’iscrizione al registro speciale. L’art. 71 l.r. n. 25/1993 impone l’iscrizione a chi intende esercitare l’attività di ottico sotto qualsiasi forma; l’art. 3 del d.P.R.S. n. 64/1995 richiede il possesso del titolo di ottico e l’art. 12 del medesimo regolamento subordina il rilascio delle autorizzazioni commerciali alla certificazione dell’avvenuta iscrizione.

La visura camerale prodotta dal Comune non soddisfa tale onere probatorio. Essa attesta esclusivamente l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore, e non l’iscrizione nel distinto registro speciale degli ottici. Il Tribunale richiama, sul punto, la propria sentenza n. 2300 del 24.06.2024, che ha riconosciuto la perdurante vigenza del regolamento del 1995 per gli aspetti non innovati dalle successive leggi regionali.

Il motivo è dunque fondato e il provvedimento impugnato va annullato. L’Amministrazione dovrà provvedere nuovamente sull’istanza previa verifica del possesso del requisito. Quanto alla disciplina sostanziale, il Collegio non condivide la tesi del ricorrente sulla cristallizzazione della normativa al momento dell’istanza: richiamando Cons. Stato n. 5260/2020 e Cons. Stato n. 8609/2023, afferma che la legittimità del provvedimento finale si valuta alla stregua della legge vigente al momento della sua adozione, dovendosi considerare anche lo jus superveniens.

Nel riesercizio del potere il Comune dovrà pertanto applicare l’art. 4 l.r. n. 7/2024, che prevede la SCIA e i limiti di un esercizio ogni 5.000 abitanti e della distanza minima di 300 metri. Le spese, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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