Acquisizione gratuita al patrimonio comunale come sanzione autonoma per inottemperanza all’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1474 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce sanzione autonoma, fondata su un illecito diverso dall’abuso edilizio, che deriva dalla mancata ottemperanza, entro novanta giorni, all’ordine di demolizione precedentemente emesso. Il trasferimento automatico della proprietà avviene di diritto come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. A fronte dell’acquisizione non possono essere opposte la rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, l’eventuale affidamento dell’interessato sulla legittimità delle opere, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite. L’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, che consente la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, va eventualmente invocato nei giudizi avverso gli ordini di demolizione e non è suscettibile di applicazione in sede di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime.

Il Fatto

Il Comune di Napoli adottava una determinazione dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusivamente realizzate, riferita a un manufatto e alla relativa area di sedime. A tale atto seguiva una seconda determinazione di rettifica, che individuava con maggiore precisione i beni da acquisire e la particella interessata.

L’interessato impugnava dinanzi al TAR Campania entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione della disciplina edilizia, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la violazione del giudicato. Il TAR, dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per essere il primo atto superato dalla rettifica, respingeva i motivi aggiunti e condannava il ricorrente alle spese. Proponeva appello l’interessato, contestando la genericità del provvedimento originario e la pretesa legittimità dell’acquisizione in presenza di istanze di condono e di precedenti ordini di demolizione non riferiti al manufatto originario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo già dichiarata dal giudice di primo grado. La determinazione di rettifica aveva, infatti, sostituito il provvedimento precedente, individuando con precisione il manufatto e l’area di sedime da acquisire in conseguenza dell’inadempimento dell’ingiunzione di demolizione.

Il Collegio ricostruisce la sequenza dei provvedimenti sanzionatori adottati nel corso degli anni, tutti relativi non solo agli ampliamenti del fabbricato ma anche al manufatto originario. Tali ordini risultano ormai consolidati, essendo i relativi giudizi definiti per perenzione o per rigetto in primo grado. Con l’ultimo provvedimento il Comune aveva respinto le istanze di sanatoria e rinnovato l’ingiunzione di demolizione di tutte le opere abusive.

Da qui la piena legittimità dell’acquisizione gratuita come rettificata. La Corte richiama la costante giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, Sez. VI, n. 4997 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7455 del 2025 — secondo cui l’acquisizione costituisce sanzione autonoma, basata su un illecito diverso dall’abuso edilizio. Il trasferimento della proprietà avviene di diritto per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, senza che possano opporsi il tempo trascorso, l’affidamento incolpevole o la mancanza di motivazione sull’interesse pubblico.

Quanto all’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, invocato dall’appellante per ottenere la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, il Collegio ne esclude l’applicabilità in questa sede. La norma andava eventualmente azionata nei giudizi avverso gli ordini di demolizione, ormai inoppugnabili, e non opera in sede di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime. L’appello è pertanto integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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