Accesso bancario escluso verso istituto di credito, ammesso verso il consorzio (TAR Calabria n. 1504 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La veste societaria privatistica non è di per sé sufficiente ad escludere l’accesso documentale, poiché l’art. 22, comma 1, lett. e), L. n. 241/1990 include tra le pubbliche amministrazioni i soggetti di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse. Tuttavia, l’istanza di ostensione relativa alla movimentazione di un contratto di conto corrente bancario involge attività di diritto privato e non attività pubblicistica disciplinata dal diritto nazionale o comunitario: ad essa è pertanto inapplicabile la disciplina degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e la tutela di cui all’art. 116 c.p.a.. La domanda di accesso proposta verso l’ente consortile è invece fondata quando le fatture, i giustificativi e gli atti di pagamento richiesti sono correlati alle esigenze difensive del creditore procedente, riconducibili all’art. 63, comma 4, D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 in tema di impignorabilità delle somme vincolate.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore del consorzio di bonifica in forza di un provvedimento esecutivo del Tribunale di Castrovillari, aveva avviato espropriazione presso terzi nei confronti dell’ente, ottenendo dal terzo pignorato la dichiarazione di vincolo su due conti correnti. Il debitore aveva opposto l’esecuzione invocando l’impignorabilità delle somme in base a una delibera consortile adottata ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.L. n. 76/2020.

Per verificare l’effettiva destinazione delle somme e l’osservanza dell’ordine cronologico dei pagamenti, il ricorrente ha presentato istanza di accesso al consorzio e all’istituto di credito, chiedendo copia dei movimenti bancari, dei mandati, delle fatture e delle delibere di impegno di spesa. Formatosi il diniego tacito, ha impugnato il silenzio dinanzi al TAR Calabria deducendo la violazione degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di documento amministrativo e di pubblica amministrazione recepita dall’art. 22 L. n. 241/1990, che ricomprende i soggetti di diritto privato per la sola attività di pubblico interesse. Richiama l’art. 10 D. Lgs. n. 385/1993 per qualificare l’attività bancaria come raccolta del risparmio ed esercizio del credito, svolta da soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia.

Il Tribunale afferma in via di principio che la veste societaria e privatistica non basta a escludere la disciplina dell’accesso, perché l’attività cui è correlato il diritto ricomprende anche quella di diritto privato posta in essere da chi gestisce pubblici servizi o cura rilevanti interessi pubblici.

Nel caso concreto, però, l’istanza relativa alla movimentazione bancaria riguarda il contratto di conto corrente e involge attività di diritto privato, non attività di pubblico interesse: non si tratta di documenti afferenti l’attività ispettiva e di vigilanza, di carattere marcatamente pubblicistico. Ne deriva l’inapplicabilità degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990 e della tutela di cui all’art. 116 c.p.a., con rigetto della domanda verso l’istituto di credito.

Quanto al consorzio, la domanda è invece fondata, in conformità a un precedente dello stesso Tribunale (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1799 del 19.10.2022): le fatture, i giustificativi e gli atti di pagamento richiesti sono correlati alle esigenze difensive dell’esponente, riconducibili all’art. 63, comma 4, D.L. n. 76/2020. Il diniego tacito è pertanto annullato, con condanna dell’ente a consentire l’ostensione entro sessanta giorni dalla notificazione, adottando ove necessario accorgimenti grafici a tutela della riservatezza.

La parziale soccombenza del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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