Esclusione da gara pubblica per asserita non conformità: fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. senza pronuncia cautelare (TAR Lombardia n. 633 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di esclusione da una procedura di gara non è decisa quando il collegio ravvisi profili di particolare complessità che non si prestano ad adeguata trattazione in sede cautelare. In tal caso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il giudice amministrativo può fissare la discussione del ricorso nel merito con sollecita udienza pubblica, quando ritenga che gli interessi del ricorrente possano essere adeguatamente tutelati da una rapida definizione del giudizio di merito. La compensazione delle spese di fase consegue alla natura interlocutoria della pronuncia.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi per la gestione del diabete, impugnava l’esclusione dalla gara indetta dalla centrale di committenza regionale per la fornitura di sistemi di monitoraggio glicemico, relativamente al Lotto 5. Il provvedimento di esclusione era fondato sull’asserita non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti della lex specialis, con specifico riferimento al requisito del monitoraggio intermittente del glucosio, che la ricorrente riteneva invece soddisfatto per equivalente. La società proponeva anche motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela opposto dalla stazione appaltante all’istanza di riesame del provvedimento espulsivo. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno in forma specifica mediante riammissione alla gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato l’istanza cautelare formulata dalla società ricorrente. Il collegio ha ritenuto che il ricorso presenti profili di particolare complessità, non suscettibili di adeguata trattazione nella fase sommaria del giudizio cautelare, caratterizzata da cognizione non piena e da tempi ristretti. Tale complessità attiene alla valutazione della conformità dell’offerta ai requisiti tecnici previsti dal disciplinare di gara, questione che richiede un approfondimento istruttorio e interpretativo proprio della fase di merito.
Il Tribunale ha quindi fatto applicazione dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di non pronunciarsi sulla domanda cautelare, disponendo invece la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Tale scelta è condizionata alla valutazione che gli interessi del ricorrente possano essere adeguatamente tutelati dalla definizione del giudizio nel merito. Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto sussistente tale condizione, disponendo la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026.
La pronuncia si caratterizza pertanto come ordinatoria e interlocutoria, non introduce alcuna statuizione di merito sulla fondatezza del ricorso né sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, limitandosi a regolare i tempi della trattazione. In considerazione della natura della decisione, il collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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