Revoca del divieto di detenzione armi e preavviso di rigetto obbligatorio (TAR Liguria n. 26 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, deve essere inviata anche quando l’amministrazione intenda respingere un’istanza di revoca o di riesame del provvedimento originario, ogni volta che in quella sede si rappresentino per la prima volta ragioni impeditive fondate su sopravvenienze. La garanzia non è esclusa dall’esito del procedimento penale, perché l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 esclude espressamente l’operatività della regola di non annullabilità per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Ne deriva che, nei provvedimenti discrezionali, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto determina la caducazione dell’atto, senza necessità di provare un pregiudizio concreto. L’annullamento impone alla pubblica amministrazione di rinnovare il procedimento a partire dalla comunicazione omessa.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di porto di fucile ad uso caccia da oltre vent’anni. Nel 2018 intervenne in una lite tra vicini, dalla quale scaturirono reciproche denunce per lesioni e minacce. I Carabinieri procedettero al ritiro cautelativo del titolo e la Prefettura, nel febbraio 2020, vietò al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ravvisando un rapporto di forte conflittualità di vicinato e la mancanza delle garanzie di affidabilità richieste dall’art. 39 TULPS.
Nel 2021 entrambi i procedimenti penali si chiusero: l’uno per estinzione dei reati a seguito di rinuncia alle querele, l’altro per improcedibilità per mancanza di querela. Il ricorrente chiese allora la revoca del divieto. La Prefettura respinse l’istanza, ribadendo il giudizio di inaffidabilità e sostenendo che la remissione delle querele non aveva eliminato l’indice di conflittualità, e formulando un giudizio prognostico negativo. Il diniego fu adottato senza il preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il terzo motivo, per ragioni di logica ed economia processuale. Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi. La censura è accolta.
Il Tribunale chiarisce l’ambito di applicazione della garanzia: essa opera nei procedimenti che l’amministrazione intende concludere con un provvedimento che, per la prima volta, rappresenti al richiedente l’esistenza di ragioni impeditive dell’accoglimento, allo scopo di evitare provvedimenti a sorpresa. Il principio vale anche quando venga proposta un’istanza di riesame diretta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, in presenza di sopravvenienze prospettate come decisive rispetto al provvedimento originario.
La Corte richiama quindi l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, in base all’art. 21-octies della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 10-bis non comportava in passato l’automatica caducazione dell’atto, salvo un pregiudizio effettivo. Il Collegio rileva però che tale impostazione non trova più riscontro dopo la novella legislativa di cui all’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che ha aggiunto all’art. 21-octies l’inciso secondo cui la disposizione del secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis.
Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che in caso di provvedimento discrezionale l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato. Nella specie la violazione ha impedito al ricorrente di esercitare i diritti partecipativi in sede procedimentale, deducendo o precisando questioni fattuali e giuridiche sui motivi ritenuti ostativi, tra cui il peso delle sopravvenute estinzioni dei giudizi penali.
Accolto il terzo motivo, il Collegio dichiara assorbite le prime due doglianze e annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. La Prefettura dovrà rinnovare il procedimento a partire dal momento in cui avrebbe dovuto inviare la comunicazione dei motivi ostativi, consentendo al ricorrente di controdedurre. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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