Obbligo di provvedere anche su istanza inammissibile e silenzio sulla mediazione (TAR Sicilia n. 2215 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento che consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990, anche quando ritenga l’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Tale obbligo riguarda l’adozione di un qualsivoglia atto amministrativo, non anche il suo contenuto favorevole. La memoria difensiva depositata in giudizio e indirizzata al giudice non sostituisce il provvedimento destinato al privato, perché questi non può impugnarla. A fronte della richiesta di un provvedimento amministrativo la posizione del privato è di interesse legittimo, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa sull’azione avverso il silenzio. Non sussiste, invece, alcun obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di mediazione, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi dei precedenti proprietari di un terreno sito in Scordia, hanno chiesto al Comune l’adozione di un provvedimento di esproprio dell’area, oggetto di occupazione di urgenza disposta con provvedimento del Prefetto di Catania del 10 aprile 1976. Secondo la prospettazione, dopo l’occupazione il Comune non avrebbe completato l’iter espropriativo né acquisito in altro modo il bene al proprio patrimonio.

I proprietari hanno reiterato la richiesta con un’istanza del 26 ottobre 2024 e hanno proposto un’istanza di mediazione dinanzi a un organismo di conciliazione. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione hanno introdotto ricorso per silenzio-inadempimento. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’improponibilità della domanda per l’ampia discrezionalità dell’azione amministrativa, l’intervenuta usucapione e l’inapplicabilità dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’obbligo di provvedere: quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato, l’amministrazione deve adottare un qualsiasi atto amministrativo sulla richiesta, anche a fronte di un’istanza che ritenga irricevibile, inammissibile o infondata. Il Comune doveva quindi fornire una risposta, eventualmente negativa, restando estraneo al giudizio ogni apprezzamento sul merito di tale tesi.

Il Tribunale sottolinea la distinzione tra il merito della vicenda e l’oggetto del giudizio, che concerne soltanto il contestato silenzio. La risposta dell’amministrazione, inoltre, non può essere sostituita da una memoria depositata in giudizio: il privato non è in grado di impugnarla, mentre può impugnare il provvedimento che definisca il procedimento in senso a lui sfavorevole.

Quanto alla giurisdizione, la richiesta di un vero e proprio provvedimento amministrativo colloca la posizione del privato nell’ambito dell’interesse legittimo. Ne deriva la piena esperibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento e l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al silenzio sulla reiterazione dell’istanza del 26 ottobre 2024, con ordine di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Per l’ipotesi di persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune. È invece inammissibile la doglianza relativa al silenzio sull’istanza di mediazione, poiché l’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 non impone alla parte che la riceve di pronunciarsi espressamente. Le spese seguono la prevalente soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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