Revoca di concessione edilizia in sanatoria qualificata come annullamento d’ufficio (TAR Sicilia n. 3044 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro di una concessione edilizia in sanatoria disposto per asseriti vizi di legittimità del titolo, e non per sopravvenute ragioni di opportunità, integra esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, a prescindere dal nomen juris adottato dall’amministrazione. Il potere è soggetto al termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, e alla deroga del comma 2 bis si può ricorrere solo se il privato abbia indotto in errore l’amministrazione con una falsa rappresentazione dei fatti. L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio richiede inoltre l’esternazione di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino dello status quo ante e la comparazione con l’affidamento consolidato del destinatario: non basta il mero ripristino della legalità violata.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile in località dell’isola di Lipari, ampliato e sanato con concessione edilizia in sanatoria rilasciata al suo dante causa ai sensi della legge n. 47/1985. A distanza di oltre vent’anni, il Comune avvia un procedimento di revoca parziale del titolo, assumendo che una porzione dell’amplificazione ricada nelle immediate vicinanze di un torrente, entro la fascia di inedificabilità.
Il ricorrente replica in sede procedimentale, rappresentando la legittimità del titolo, l’acquisto in buona fede e il lungo tempo trascorso. Il Comune dispone comunque la revoca parziale e il contestuale rigetto dell’istanza di condono per le porzioni interessate. Il proprietario impugna il provvedimento davanti al TAR, che lo accoglie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto. Al di là del nomen juris utilizzato, il ritiro è stato disposto per motivi di illegittimità e non di opportunità: l’amministrazione ha richiamato successive e più approfondite verifiche sulla ubicazione delle opere. La censura del ricorrente, che invoca l’art. 21-nonies legge n. 241/1990, è quindi correttamente proposta.
Passando al regime temporale, il TAR ricorda che l’autotutela è subordinata a condizioni di interpretazione rigida: interesse pubblico, termine ragionevole non superiore a dodici mesi, valorizzazione degli interessi dei destinatari. Il differimento previsto dal comma 2 bis trova giustificazione solo nell’impossibilità dell’amministrazione di accertare le dichiarazioni del privato. Una falsa rappresentazione deve essere imputabile esclusivamente al dolo, o alla colpa grave, del privato, senza concorso di colpa dell’ente.
Nel caso concreto mancano i presupposti della deroga: dagli atti non emerge che il dante causa abbia rappresentato in modo non veritiero lo stato dei luoghi, inducendo l’amministrazione in errore. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 2207 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3940 del 2018. Tutti gli elementi posti a sostegno dell’annullamento erano già conosciuti o conoscibili dall’ente al momento del rilascio dei titoli.
È fondata anche la censura sul difetto di motivazione. L’amministrazione si è limitata a richiamare la norma asseritamente violata, senza esternare le ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità né il bilanciamento con l’affidamento del privato. Il TAR richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 e di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3277 del 2020: l’interesse pubblico specifico non può risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla norma violata. Il lungo tempo decorso ha consolidato un legittimo affidamento sulla regolarità delle procedure.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese sono dichiarate non ripetibili, salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.