Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta Carta docente (TAR Lombardia n. 2750 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza alla sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e assegna un nuovo termine per l’esecuzione. Alla scadenza inutile di tale termine consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere alla parte attrice il beneficio economico annuo erogato tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 13.7.2023.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta docente per l’importo complessivo di euro 1.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata correttamente all’amministrazione. Da tale notificazione decorre il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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