Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza (TAR Campania n. 4040 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato integra il presupposto dell’inottemperanza e legittima il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.. Grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto adempimento, non essendo sufficiente la mancata contestazione dei fatti quando la parte non si costituisca o non spieghi difese. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
Con la sentenza n. 2670/2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di un giudizio civico, ha condannato il Comune di Bellona al risarcimento del danno in favore del ricorrente, oltre interessi legali e spese di lite con distrazione in favore dei difensori. La sentenza, depositata nel 2014, è stata resa esecutiva e notificata in formula esecutiva.
Il ricorrente riferisce di aver notificato l’atto di precetto, senza ottenere alcun pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione: la sentenza è stata resa esecutiva, notificata in formula esecutiva ed è divenuta cosa giudicata, come attestato dal certificato prodotto in atti dal ricorrente. Ricorrono, dunque, i requisiti per l’esperimento del rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
Il punto centrale attiene all’onere probatorio. Il giudice richiama il principio per cui, in tema di prova dell’adempimento, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento (Cass. S.U. n. 12533/01). Il Comune intimato non ha fornito alcuna prova in tal senso e, non avendo spiegato difese, non ha contestato i fatti esposti dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate.
L’inerzia dell’amministrazione integra pertanto il presupposto dell’inottemperanza. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023, che conferma la configurabilità dell’inottemperanza in presenza di una condotta omissiva dell’ente obbligato.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina al Comune di dare esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della pronuncia. Alla scadenza del termine, in caso di perdurante inerzia, si insedia il commissario ad acta, individuato nel Prefetto della provincia di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio; questi provvede entro ulteriori trenta giorni, previa verifica dell’eventuale adempimento ancorché tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore costituito, che ne ha fatto anticipo e richiesta.
Nota della Redazione
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