Riperimetrazione sede farmaceutica e sindacato estrinseco sulla discrezionalità (TAR Sicilia n. 3 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riperimetrazione della sede farmaceutica disposta dal commissario ad acta è legittima quando sia sorretta da un’istruttoria adeguata ed esaustiva, comprensiva della dimostrazione documentale dell’indisponibilità di locali idonei nella zona originariamente assegnata e dei pareri favorevoli degli organi tecnici competenti. L’istituto della revisione della pianta organica risponde alla funzione di correggere la sopravvenuta disfunzionalità della pianificazione, anche quando si traduca in difficoltà o impossibilità di apertura della nuova sede. All’ente locale compete un’ampia discrezionalità nella pianificazione del servizio farmaceutico, sindacabile dal giudice amministrativo solo in modo estrinseco, in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere. La riperimetrazione che collochi la sede nelle immediate vicinanze di quella originaria media il criterio dell’ottimale distribuzione territoriale con l’esigenza di una collocazione concretamente realizzabile.

Il Fatto

La Regione Sicilia indiceva un concorso straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Per il territorio di un comune erano previste le sedi nn. 13, 14 e 15 e la n. 15 veniva assegnata a due farmaciste associate, con una perimetrazione che delimitava la zona di competenza.

Le assegnatarie, non reperendo locali idonei nella zona, ottenevano una proroga e chiedevano al Comune di verificare la sussistenza di immobili adeguati. Nominato un commissario ad acta per garantire l’apertura delle sedi, questi approvava con deliberazione la nuova perimetrazione di alcune sedi comunali, onde consentire l’insediamento della n. 15 in un locale sito in prossimità dell’originaria zona. Una farmacia già operante impugnava la deliberazione davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione del principio di equa distribuzione del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ritenuto il ricorso infondato, prescinde dall’esame delle eccezioni in rito e affronta direttamente il merito. Richiama il condiviso orientamento secondo cui la revisione della pianta organica assolve la funzione di modificare numero e localizzazione delle sedi quando emerga una sopravvenuta disfunzionalità della pianificazione, evenienza che ricorre in caso di difficoltà o impossibilità di apertura della nuova farmacia.

Sul piano del sindacato, il giudice amministrativo riconosce all’ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione diretta a rendere accessibile il servizio farmaceutico, esercizio verificabile solo in modo estrinseco, in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che la determinazione commissariale sia stata adottata all’esito di un’istruttoria adeguata ed esaustiva. La controinteressata aveva documentato mediante perizia giurata l’assenza di locali idonei nella zona inizialmente assegnata. L’osservazione comunale sulla presenza di insediamenti immobiliari non smentisce tale tesi, perché le assegnatarie non negano l’esistenza di unità immobiliari, ma ne evidenziano la destinazione prettamente residenziale, con conseguente inidoneità del garage inizialmente individuato. Il parere favorevole del responsabile del settore competente era stato condizionato alla produzione di una relazione giurata sull’assenza di locali commerciali, di fatto acquisita, insieme alle dichiarazioni degli agenti immobiliari incaricati della ricerca.

La sede proposta risultava adeguata all’uso e a pochissima distanza dall’originaria perimetrazione. In sede di conferenza di servizi erano stati acquisiti i pareri favorevoli dell’Ordine dei Farmacisti e dell’A.S.P. competente. Alla luce di tali risultanze, la determinazione non è censurabile per manifesta illogicità né per difetto di istruttoria.

La riperimetrazione, tenuto conto della vicinanza della nuova collocazione a quella originariamente prevista, ha mediato il criterio dell’ottimale distribuzione territoriale con l’esigenza di assicurare al gestore una collocazione concretamente realizzabile. Quanto alla pretesa violazione del principio di equa distribuzione del servizio, la ricorrente non offre nemmeno un principio di prova. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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