Revoca parità scolastica e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 4041 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’ordinanza cautelare del giudice d’appello abbia consentito all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, lasciando ferma tale possibilità e rinviando a quello successivo gli effetti dell’eventuale conferma del provvedimento. In tal caso, venendo meno l’utilità concreta dell’annullamento, la domanda non è più coltivabile. Parimenti improcedibile è il gravame con riferimento agli anni scolastici successivi, ove sopravvenga la comunicazione di cessazione dell’attività della scuola. La sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito e giustifica la compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’USR Campania, ha disposto la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 nei confronti di un’istituzione scolastica, all’esito di un piano straordinario di verifica dei requisiti di cui alla legge n. 62/2000 e di una relazione ispettiva con esito negativo.

L’istituto ha impugnato il decreto, il preavviso di revoca e gli atti presupposti, deducendo il possesso dei requisiti e l’infondatezza dei rilievi. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, stabilendo che l’eventuale conferma della revoca avrebbe avuto effetto solo dall’a.s. 2025/26. Sopravvenuta la comunicazione di cessazione dell’attività dal 1° settembre 2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere o l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude la cessazione della materia del contendere. L’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, consentendo all’istituto di concludere l’anno scolastico in corso, produce una sostanziale sanatoria dell’attività svolta, ma non determina l’annullamento del provvedimento di revoca gravato.

Il provvedimento, per quanto rilevato in sede cautelare, resisterebbe alle doglianze: non si verifica quindi quella sopravvenuta caducazione dell’atto che sola legittimerebbe la declaratoria di cessazione della materia.

Si configura invece l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Una volta legittimato a operare come scuola paritaria fino al termine dell’anno in corso, il ricorrente non ha più alcun interesse all’annullamento di un provvedimento che tale attività aveva vietato.

Il Consiglio di Stato, pur senza entrare nel merito della legittimità dell’atto, ha inequivocabilmente stabilito che l’eventuale annullamento avrebbe effetto solo dall’a.s. 2025/26, lasciando ferma la possibilità di completare l’anno in corso. Analoga improcedibilità per difetto di interesse va affermata per gli anni scolastici successivi, stante la comunicazione di cessazione dell’attività dal 1° settembre 2025.

La complessità e la peculiarità della vicenda, unite all’esito in rito, giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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