Esclusione per mancata giustificazione delle voci di prezzo e perdita dichiarata (TAR Lombardia n. 192 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di congruità dell’offerta, la mancanza di elementi giustificativi per le voci di prezzo più significative è sufficiente a determinare l’esclusione dalla gara. Lo scostamento in ribasso non giustificato dei costi dei materiali e trasporti incide negativamente sull’utile dichiarato, così da evidenziare una perdita. La stazione appaltante non è tenuta a contestare analiticamente ogni singola voce prima di escludere, essendo la valutazione di anomalia dell’offerta espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. Il concorrente che non dimostri la sostenibilità dei prezzi offerti rispetto ai costi di progetto non può invocare una diversa lettura dello scostamento rispetto a quella operata dal R.U.P..
Il Fatto
Il Comune di Milano avviava una procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata a interventi straordinari di manutenzione su edifici scolastici in materia di sicurezza, con aggiudicazione al minor prezzo. L’impresa ricorrente offriva un ribasso di circa il 27%, indicando il costo della manodopera in poco più di un milione e quattrocentomila euro.
Il R.U.P. avviava la verifica del costo della manodopera e la valutazione di congruità, chiedendo alla concorrente di giustificare 61 voci di prezzo mediante apposito foglio di calcolo. All’esito, riteneva non giustificati complessivamente 517.709,00 euro e decideva di escludere le prime otto classificate, tra cui la ricorrente, terza in graduatoria, riconoscendo congrua l’offerta della nona classificata, con ribasso di circa il 19%. Avallate le decisioni dal seggio di gara, l’aggiudicazione veniva comunicata e l’istanza di autotutela della ricorrente respinta. La società impugnava così l’aggiudicazione dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che lo scostamento di 517.709,00 euro per materiali e trasporti rispetto al costo di progetto non incidesse sull’utile, costituendo soltanto la differenza tra il costo di progetto e quello offerto per le 61 voci, con riduzione del 4,53%. Il TAR rigetta questa lettura.
Il Collegio rileva che l’impresa ha indicato per materiali e trasporti 739.169,35 euro, con uno scostamento in ribasso del 52,10% rispetto al costo di progetto di 1.543.450,58 euro. Su richiesta del R.U.P. si è sottoposta a verifica di congruità, compilando il foglio di calcolo per le 61 voci più significative, ma per alcune non ha fornito documentazione sufficiente, non ha indicato i costi di tutti i materiali o ha proposto materiali non idonei o incoerenti con le richieste di progetto.
Per 517.709,00 euro complessivi non giustificati, lo scostamento incide in negativo sull’utile dichiarato di 447.639,53 euro, determinando una perdita di 70.069,47 euro. Non è quindi configurabile il “nuovo valore di scostamento” del 4,53% prospettato dalla ricorrente.
Il Tribunale sottolinea che non è contestata la carenza di elementi giustificativi nelle 61 voci indicate, sebbene le motivazioni della valutazione siano state conosciute solo con il provvedimento di esclusione. Per le residue 159 voci, non verificate, si registra uno scostamento del 73,31% sui prezzi di progetto, con ulteriore incremento della perdita. La mancanza di giustificazioni per le 61 voci esaminate è peraltro sufficiente a determinare l’esclusione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese in solido verso le controparti.
Nota della Redazione
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