Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 56 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non risulti alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito e non fornisca indicazioni sulla procedura resta inadempiente. Il giudice assegna un nuovo termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i contratti di supplenza oggetto di causa, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di € 1.308,85, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali. La sentenza passava in giudicato ed era notificata con formula esecutiva il 1° giugno 2022.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo le somme indicate da rivalutare secondo legge. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza deduzioni sul punto né indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del presupposto temporale dell’ottemperanza. Rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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