Decadenza per morosità del canone Osap e natura vincolata del provvedimento (TAR Lombardia n. 54 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico destinata a posteggio di mercato è legittimamente subordinato all’assenza di situazioni debitorie per il canone Osap e al rispetto delle scadenze del piano di rientro. L’inadempimento dell’obbligazione assunta dal concessionario negli atti di rinnovo determina la decadenza in virtù di una potestà amministrativa di natura sostanzialmente vincolata, che non consente all’Amministrazione di accordare ulteriori termini per sanare la morosità. Il contrasto della disciplina di proroga con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE non assume rilievo decisionale quando la controversia riguardi i soli provvedimenti adottati nella fase di gestione del rapporto concessorio, successiva al rinnovo, e non la legittimità della procedura di rinnovo.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di tre concessioni di occupazione di suolo pubblico e delle relative autorizzazioni per l’esercizio del commercio su altrettanti posteggi del “Mercato Mercerie” del Comune di Como. I provvedimenti originari erano stati rilasciati a un diverso soggetto, che nel 2019 aveva ceduto il ramo d’azienda relativo all’attività di commercio. Scadute le concessioni, il ricorrente aveva beneficiato della proroga ex lege fino al 31 dicembre 2020.

In attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, d.l. 34/2020, delle linee guida ministeriali e dei criteri regionali, il Comune aveva avviato con avviso pubblico il procedimento di rinnovo, precisando che lo stesso riguardava i posteggi sui quali non fossero presenti debiti per il canone Osap delle annualità pregresse. La domanda di rinnovo del ricorrente veniva accolta con l’inserimento, in ciascuna concessione, della clausola di decadenza in caso di tardivo o omesso pagamento di una sola rata del piano di rientro. Non rispettate le scadenze, il Comune adottava i tre provvedimenti di decadenza impugnati, preceduti da un’istanza di autotutela respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune, posto che il ricorso è infondato nel merito. Osserva che l’unica censura proposta investe l’illegittimità dei provvedimenti di decadenza, senza che siano state formulate specifiche doglianze avverso le clausole del bando e degli atti di rinnovo che ponevano la condizione dell’assenza di situazioni debitorie e del rispetto delle scadenze di pagamento. Non è del resto contestata la situazione debitoria, avendo il ricorrente richiesto un ulteriore termine per sanare il debito.

Il Tribunale affronta poi la questione dell’applicazione di una norma asseritamente anticomunitaria, escludendone il rilievo decisionale. Nella fattispecie sono in contestazione i soli provvedimenti adottati nella fase di gestione della concessione-contratto, successiva al rinnovo, e ciò in ragione dell’esposizione debitoria del concessionario. Non viene in esame la legittimità della procedura di rinnovo, rispetto alla quale soltanto si sarebbe potuto porre il contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Sul punto richiama il precedente di TAR Lombardia, sez. V, n. 3040/2023, in linea con l’orientamento espresso da TAR Lombardia, sez. IV, n. 1223/2022.

Nel merito, il ricorrente ha sottoscritto gli atti di rinnovo assumendo l’obbligo di rispettare le scadenze di pagamento dei canoni arretrati. A fronte della violazione di tale obbligo è prevista la potestà dell’Amministrazione di dichiarare la decadenza dalla concessione e dall’autorizzazione, avvalendosi delle condizioni accettate dal concessionario. Gli atti impugnati risultano conformi alla previsione del bando e degli atti di rinnovo, che richiamano il Regolamento comunale sul canone di concessione e il Regolamento del Mercato Mercerie.

Il Collegio valorizza il quadro regolamentare: l’art. 19 subordina rinnovo e proroga al pagamento del canone; l’art. 24 prevede la decadenza quando manchino i requisiti di cui all’art. 16, tra cui l’insussistenza di debiti verso l’Amministrazione; l’art. 22, comma 2, del Regolamento del Mercato Mercerie dispone la revoca per l’omesso pagamento reiterato. Il pagamento del canone costituisce, del resto, la controprestazione rispetto alla concessione dell’occupazione. Su queste basi i provvedimenti di decadenza, adottati a fronte dell’inadempimento delle obbligazioni assunte, hanno natura sostanzialmente vincolata: l’Amministrazione non aveva la facoltà di accordare ulteriori termini. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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