Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 984 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’accertamento del diritto a un beneficio economico nei confronti della pubblica amministrazione va eseguito integralmente, anche mediante gli strumenti dell’ottemperanza. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per provvedere. La sola costituzione formale dell’amministrazione, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con poteri di adozione di ogni atto necessario all’esecuzione. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando la nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria e non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese.

La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. L’amministrazione non ha eseguito il titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è pertanto integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria.

Quanto alle spese, l’inadempimento non è controverso al momento della presentazione del ricorso. L’amministrazione è condannata al pagamento, con liquidazione in dispositivo e distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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