Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 982 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e dichiara l’obbligo di dare ad essa esecuzione integrale. Il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, costituita solo formalmente e senza opporre ragioni contrarie, non può sottrarsi all’adempimento. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta, senza che la sola nomina integri i presupposti per l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 312/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del c.c.n.l. di comparto Scuola del 15 marzo 2001 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha quindi agito dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione del titolo, lamentando l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contestare la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione del ricorso era decorso il termine di centoventi giorni imposto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di legge risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice ha pertanto dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.
Per l’attuazione del giudicato è stato assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso di tale termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non essendo contestato al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con liquidazione in ottocento euro per compensi, oltre accessori, e distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.