Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3278 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’accertamento dell’inottemperanza al titolo giudiziale passato in giudicato presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia adempiuto, neppure parzialmente. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata nel merito e non accompagnata da alcuna deduzione sulla procedura, integra inottemperanza e giustifica l’ordine di pagamento entro un nuovo termine. In caso di ulteriore inadempimento, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, ponendo compenso e spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore del ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta in data 10.5.2023.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.

Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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