Carta docente ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3283 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’Amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo deve essere condannata a dare completa esecuzione al giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. Quando questi è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1512/2023, pubblicata il 19.06.2023, con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, e aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirlo.

Notificato il titolo esecutivo il 21.02.2024 e decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale, il suo passaggio in giudicato — attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano con attestazione dell’08.07.2024 — e la notifica del titolo stesso. Ha poi constatato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condizione necessaria per l’esperibilità del rimedio.

Nel merito, la pretesa della ricorrente è risultata adeguatamente documentata. Il Tribunale ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione ha reso incontestata la situazione di inottemperanza.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 1512/2023, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Ha quindi disciplinato l’ipotesi di inerzia successiva, nominando sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese eventuali variazioni di bilancio.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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