Inquadramento superiore e onere di provare l’alta complessità della struttura (TAR Sardegna n. 911 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di disposizione con cui l’Ispettorato impone al datore di lavoro la regolarizzazione della posizione lavorativa per erroneo inquadramento è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non dimostri né motivi in ordine alla qualificazione della struttura come ad alta complessità, unico presupposto che giustifica l’attribuzione del livello superiore. La circostanza che il lavoratore sia stato posto in comando presso la sede per sostituire una responsabile inquadrata nel livello superiore non integra prova dell’esercizio delle mansioni superiori. Il coordinamento di un numero esiguo di collaboratori è compatibile anche con il livello inferiore, che pure prevede il coordinamento di risorse umane. La motivazione espressa in termini dubitativi (“non è da escludere che”) costituisce figura sintomatica di eccesso di potere.

Il Fatto

La ricorrente, Camera del Lavoro territoriale, ha impugnato il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004 e il decreto che ha respinto il ricorso gerarchico. L’amministrazione aveva rilevato che un dipendente, addetto alla sede del patronato, svolgesse le mansioni di responsabile corrispondenti al livello A del regolamento del personale, mentre il datore di lavoro lo aveva registrato nel Libro Unico al livello B. Da qui l’invito a riconoscere il livello superiore e a corrispondere le differenze retributive per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2023.

La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contestando che il lavoratore avesse mai esercitato funzioni di coordinamento proprie del livello A. L’Ispettorato ha resistito, eccependo anche la parziale inammissibilità delle censure non proposte in sede gerarchica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione. Respinta l’eccezione di inammissibilità: la mancata indicazione esplicita del vizio nel ricorso gerarchico non rileva, perché quel gravame contestava proprio la motivazione del verbale in ordine alle mansioni svolte.

Il nucleo del ragionamento è il confronto tra i profili professionali del regolamento. Le descrizioni dei livelli A e B non sono nettamente distinte, poiché entrambe richiamano autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità. La vera differenza risiede nella rubrica: il livello A richiede la responsabilità in strutture ad alta complessità, il livello B in strutture a media complessità. Su questo punto i provvedimenti impugnati non danno alcuna motivazione, né alcun approfondimento istruttorio, circa la ragione per cui la sede non possa essere affidata a un dipendente di livello B.

La tesi dell’Ispettorato — secondo cui la destinazione a ricoprire il posto corrispondente a una qualifica superiore sarebbe la prova per eccellenza dello svolgimento di mansioni superiori — non convince. Il comando presso la sede per sostituire la responsabile in maternità costituisce apodissi indimostrata. Può accadere che il lavoratore, pur inquadrato in un dato livello, non svolga pienamente le funzioni corrispondenti, e che, sostituito il precedente responsabile, abbia continuato a svolgere le mansioni proprie del livello di appartenenza. Il Collegio richiama, mutatis mutandis, la giurisprudenza lavoristica che ammette l’inquadramento convenzionale in qualifica superiore con adibizione a mansioni inferiori, ove risponda a un apprezzabile interesse delle parti (Cass. civ. sez. lav. n. 20600 del 2013).

Quanto al coordinamento, l’aver diretto una segretaria e un volontario non fonda la valutazione dell’amministrazione: il livello B prevede il coordinamento di risorse umane, mentre il livello A esige il coordinamento di un congruo numero di persone e la formazione delle risorse, circostanze non provate. Né soccorre la motivazione del decreto sul ricorso gerarchico, che si esprime in termini dubitativi: la perplessità sul punto è figura sintomatica di eccesso di potere. Gli atti sono pertanto annullati, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *