Le spese di lite non possono essere liquidate sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 9368 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice non può liquidare il compenso senza riferimento alle soglie numeriche minime dei valori tabellari. La riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 147 del 2022 opera entro il perimetro parametrico e non legittima importi inferiori ai minimi. Il carattere seriale del contenzioso e la ridotta complessità giustificano una liquidazione contenuta, ma non la sua collocazione sotto le soglie tabellari.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, con sentenza n. 31/2023, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Non essendo intervenuta l’esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria.

Il TAR ha accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta, liquidando però le spese in euro 500,00, in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. L’appellante contesta la sola statuizione sulle spese, deducendo che la liquidazione è inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo euro 1.189,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm., i precedenti della Sezione su casi analoghi. Riconosce che la quantificazione delle spese è espressione di un potere discrezionale, ma afferma che resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, richiamando Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.

Il percorso argomentativo si fonda sul parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del decreto ministeriale n. 55 del 2014. Il parere chiarisce che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione non superabili.

La sezione consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrasti con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017. Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, collocata sotto i valori tariffari del decreto ministeriale n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4.

Il Collegio precisa che la motivazione del TAR non è apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e seriale. L’accoglimento segue però alla necessità di ricondurre la liquidazione entro i minimi: le spese del primo grado sono determinate in euro 1.189,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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