Accesso difensivo agli atti e diniego opposto dalla pubblica sicurezza sulla relazione (TAR Sardegna n. 916 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 non è negato in via assoluta dalla classificazione degli atti come inaccessibili per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ma postula un bilanciamento in concreto tra l’indispensabilità dell’ostensione e il rango degli interessi contrapposti. La sottrazione all’accesso delle relazioni di servizio e degli atti presupposto dei provvedimenti di pubblica sicurezza, prevista dall’art. 3, lett. a), d.m. 16 marzo 2022, va interpretata in senso non assoluto, con possibilità di conoscenza parziale o selettiva mediante omissis. Il richiedente deve però prospettare in modo puntuale e specifico, già nell’istanza, il nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione giuridica finale. Il diniego è legittimo quando il corredo documentale già osteso è autosufficiente a evidenziare i presupposti del provvedimento e la richiesta residua resta generica.
Il Fatto
Il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento diretto all’applicazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989, in relazione a fatti verificatisi nel corso di un incontro di calcio. Ha quindi presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, ottenendo un diniego fondato sul richiamo all’art. 24, comma 2, legge n. 241/1990 e all’art. 8 d.P.R. n. 352/1992, nonché sul decreto ministeriale che individua le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990 e l’indispensabilità della documentazione per la tutela dei propri diritti, nonché l’esigenza di una motivazione puntuale sulle ragioni di segretezza. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il contenzioso è collegato a un distinto gravame avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di DASPO. In quel giudizio l’amministrazione ha depositato parte della documentazione detenuta, segnatamente il referto di gara, il comunicato ufficiale e il video amatoriale ritraente gli accadimenti. Per tale porzione il Tribunale dichiara l’improcedibilità per cessata materia del contendere.
Residua la domanda di ostensione della relazione di servizio della DIGOS su cui si è fondata la misura interdittiva. Il TAR richiama l’art. 3, lett. a), d.m. 16 marzo 2022, che sottrae all’accesso le relazioni di servizio e gli altri atti presupposto dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza inerenti all’attività di prevenzione e repressione della criminalità.
Il Collegio osserva che la giurisprudenza ha elaborato un criterio flessibile di bilanciamento in concreto, che tiene conto dell’indispensabilità dell’accesso rispetto alla difesa e del rango comparativo degli interessi contrapposti, richiamando TAR Molise, sez. I, 13 febbraio 2024, n. 40 e Cons. Stato, sez. III, n. 3281 del 21.5.2019. La classificazione degli atti può motivare cautele attuative, realizzabili mediante omissis, sintesi selettive o secretazione delle fonti.
Il decreto ministeriale va quindi interpretato in senso non assoluto, per evitare che quasi tutti gli atti dell’amministrazione degli interni siano sottratti all’accesso. Tuttavia, nel caso concreto il vaglio di strumentalità non può prescindere dal corredo documentale già messo a disposizione, che offre evidenza autosufficiente delle condotte poste a fondamento del provvedimento: il video amatoriale risulta particolarmente esplicativo.
Il TAR richiama quindi Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020 n. 19: le finalità dell’accesso difensivo vanno dedotte in modo puntuale e specifico già nell’istanza, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. L’indispensabilità va valutata con giudizio prognostico ex ante. Nel caso di specie l’istanza si è limitata a chiedere la generica esibizione dell’intera documentazione e, dopo l’ostensione parziale, non è stata puntualizzata. Il nesso di strumentalità necessaria non emerge, e il diniego risulta immune dalle censure.
Il Collegio dichiara in parte la cessata materia del contendere e per il resto respinge il ricorso. Revoca inoltre il beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, per il superamento dei limiti di reddito, e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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