Incompetenza del dirigente e potere ordinario del Sindaco su inquinamento acustico (TAR Sicilia n. 41 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, a fronte di accertata situazione di inquinamento acustico, spetta al Sindaco ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 e non al dirigente comunale. Tale potere non costituisce una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ma si qualifica come rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, attivabile quando gli accertamenti delle agenzie regionali di protezione ambientale evidenzino il superamento dei valori limite, poiché l’inquinamento acustico è di per sé minaccia per la salute pubblica. Il vizio di incompetenza è di portata radicale e assorbente rispetto agli altri motivi, senza che rilevi l’ordine di graduazione delle censure svolto dalla parte, in forza dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Restano invece riconducibili al potere gestionale del dirigente, ai sensi degli artt. 107 d.lgs. n. 267/2000 e 275 O.R.E.L., le prescrizioni accessorie, come l’ordine di presentare la relazione acustica prevista dal regolamento comunale. L’ordine di esibire la ricevuta di versamento di una sanzione amministrativa presuppone la prova dell’intervenuta notifica del provvedimento sanzionatorio, il cui onere incombe sull’amministrazione secondo il canone di prossimità della prova.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una sala cinematografica a Catania. Nel febbraio 2022 l’ARPA e la Polizia Municipale eseguirono accertamenti fonometrici all’interno di un’adiacente abitazione, in relazione al rumore prodotto dall’impianto di climatizzazione del cinema, rilevando il superamento del valore limite differenziale di immissione sonora in periodo notturno, a finestre chiuse, secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Con ordinanza dirigenziale il Comune di Catania ingiunse alla società di adottare, entro trenta giorni, gli accorgimenti necessari a ricondurre le immissioni entro il valore differenziale, di presentare la relazione di cui all’art. 20 del regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e di consegnare la copia della ricevuta di versamento della sanzione accertata dall’ARPA. La società impugnò il provvedimento deducendo, tra l’altro, il travisamento del fatto, la carenza del requisito dell’urgenza, il difetto di competenza del dirigente e la mancata notifica della sanzione. Respinta l’istanza cautelare, la causa è giunta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’atto impugnato reca un triplice contenuto provvedimentale: l’ordine di adottare accorgimenti tecnici, l’ordine di trasmettere la relazione acustica e l’ordine di esibire la ricevuta della sanzione. Quanto alla prima prescrizione, assume carattere prioritario la disamina della censura di incompetenza, che, per l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., spiega portata radicale e assorbente su tutti gli altri motivi, come chiarito da Cons. Stato Ad. Plen. n. 5 del 2015.

Il provvedimento richiama espressamente la legge n. 447/1995. L’art. 9, comma 1, attribuisce al Sindaco il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. La competenza è dunque del Sindaco e non del dirigente, come già affermato dal TAR Emilia Romagna, Parma, n. 159 del 2023.

Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 9 legge n. 447/1995 non è riduttivamente riconducibile al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ma va qualificato come rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, poiché in assenza di altri strumenti la situazione accertata rappresenta di per sé minaccia per la salute pubblica (Cons. Stato, Sez. V, n. 1372/2013; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1245/2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 6875/2021). Ne deriva l’illegittimità, in parte qua, del provvedimento per incompetenza, con assorbimento delle censure sull’istruttoria svolta dall’ARPA, che non possono essere esaminate in ragione del limite posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

La censura di incompetenza è invece infondata per i restanti contenuti precettivi, riferibili al potere gestionale del dirigente ex artt. 107 d.lgs. n. 267/2000 e 275 O.R.E.L. L’ordine di trasmettere la relazione acustica è congruamente motivato dal richiamo all’art. 20 del regolamento comunale, che impone ai titolari dei locali di esibire la documentazione ivi indicata. È invece fondata l’impugnativa dell’ordine di esibire la ricevuta della sanzione, avendo il Comune omesso di provare la notifica del provvedimento sanzionatorio, onere che incombeva sull’amministrazione a fronte della specifica eccezione di parte, in applicazione del canone di prossimità della prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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