Cambio del punto di connessione e spostamento dell’impianto sono nuova domanda (TAR Lombardia n. 43 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cambio del punto di connessione alla rete e lo spostamento dell’impianto di produzione non costituiscono modifica progettuale del preventivo già emesso, ma integrano una nuova domanda di connessione, che richiede un nuovo e diverso preventivo. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, la modifica del preventivo è ammessa solo se non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione. Ne deriva la legittimità del diniego opposto dal Gestore di rete alla richiesta di variazione che incida sull’ubicazione dell’impianto e sul punto di immissione, con conseguente annullamento della delibera dell’Autorità che aveva accolto il reclamo del richiedente.
Il Fatto
La ricorrente è concessionaria dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica. Un richiedente presentava domanda di connessione alla rete a bassa tensione per un impianto eolico da 60 kW su un determinato terreno. Il Gestore trasmetteva il preventivo di connessione, indicando quale soluzione tecnica adeguata la connessione a una linea MT esistente mediante elettrodotto in cavo aereo. Il richiedente accettava il preventivo, ma poco dopo chiedeva la modifica della soluzione tecnica già accettata, indicando lo spostamento dell’impianto su altra particella e, in seguito, un diverso punto di inserimento in rete. Il Gestore riscontrava negativamente, qualificando l’istanza come nuova domanda di connessione.
Il richiedente proponeva reclamo all’Autorità, che con delibera accoglieva la doglianza e prescriveva al Gestore di elaborare un nuovo preventivo in accoglimento della richiesta di modifica. Il Gestore impugnava la delibera, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Autorità, secondo cui il Gestore avrebbe ottemperato alla delibera e quindi acquiescenza al provvedimento. L’eccezione è infondata: l’esecuzione della delibera costituiva atto obbligato e, per tale natura, non integra acquiescenza al deciso.
Nel merito il Collegio conferma l’orientamento già espresso in propri precedenti e richiama la sentenza n. 6206/2017 del TAR del Lazio, passata in giudicato. Da essa desume che la disciplina del TICA impone stringenti limitazioni alle possibilità di modifica del preventivo già accettato, in coerenza con le esigenze di istruttoria e di non aggravamento del procedimento.
Il punto decisivo è la qualificazione dell’istanza. Il cambio del tronco di linea, con delocalizzazione dell’impianto e del punto di immissione in rete, comporta una evidente alterazione della soluzione tecnica già individuata: non è modifica del progetto, ma nuova domanda di connessione. È l’ubicazione dell’impianto a determinare il preventivo, non il contrario.
Non rileva il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, al comma 8 ter dell’art. 7 del TICA, che consente al richiedente di presentare fino a due domande di modifica progettuale: la disposizione presuppone una modifica del progetto, non una sua sostituzione con un diverso punto di connessione. Il richiedente era peraltro a conoscenza delle condizioni di accettabilità, rese pubbliche nella Guida per le connessioni.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento della delibera dell’Autorità. Le spese sono compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato alla ricorrente.
Nota della Redazione
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