Scatti stipendiali al personale in congedo a domanda superata tesi restrittiva INPS (TAR Puglia n. 153 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti, operando ai soli fini della base pensionabile. L’INPS è tenuto al riconteggio del trattamento di fine servizio con inclusione degli scatti, oltre rivalutazione e interessi.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza con qualifica di Vice Brigadiere, si è congedato a domanda dopo aver compiuto i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Ha chiesto il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare.

L’INPS ha contestato la pretesa su tre fronti: l’inoperatività del beneficio in caso di dimissioni a domanda secondo l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza; il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. La causa è giunta in decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene pacifici sia il ruolo di appartenenza del ricorrente sia il possesso dei due requisiti, anagrafico e contributivo, richiesti dalla norma. Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono state oggetto di specifica contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, anche ad ordinamento militare e anche in caso di congedo a domanda (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985 e 4844 del 2023). La ricostruzione sistematica valorizza l’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 387/1987 e la scelta dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare di lasciare fermo, per tutte le forze di polizia, il richiamo all’art. 6 bis.

Sul piano oggettivo, la norma contempla due ipotesi: la cessazione per età, inabilità permanente o decesso e il collocamento in quiescenza a domanda, subordinato ai requisiti dei 55 anni e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa del dipendente.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio esclude che incida sul calcolo dell’indennità di buonuscita: la disposizione opera ai soli fini della base pensionabile, come si ricava dalla lettera della norma e dal rinvio all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.

Il ricorso è quindi accolto. È accertato il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali sino al soddisfo. L’INPS, unico soggetto tenuto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, deve adottare gli atti necessari al riconteggio e alla liquidazione, maggiorata di rivalutazione e interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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