Concessione demaniale marittima, silenzio-assenso e dissenso in conferenza di servizi (TAR Sicilia n. 2418 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi asincrona il dissenso dell’amministrazione coinvolta è efficace solo se congruamente motivato e costruttivo, cioè corredato dell’indicazione delle modifiche necessarie ai fini dell’assenso; in difetto dei requisiti richiesti dalla legge equivale ad assenso senza condizioni. Il parere negativo del Comune reso prima dell’indizione della conferenza e non reiterato entro il termine perentorio è tamquam non esset, con la conseguenza che la mancata espressione nei termini integra una forma di silenzio-assenso. Quanto all’autorizzazione ex art. 24, comma 2, parte seconda, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il dissenso comunale fondato sulle previsioni del redigendo PUDM non è ostativo, perché la nuova distribuzione delle opere interne non altera l’estensione della zona demaniale e ha valenza autonoma rispetto al titolo concessorio presupposto. In tema di termine decadenziale, la piena conoscenza del titolo si presume al completamento dei lavori per i vizi che attengono all’an dell’intervento, mentre per i vizi del quomodo e del contenuto specifico dell’atto il termine decorre dalla conoscenza integrale.
Il Fatto
Un proprietario di un’unità immobiliare confinante con un’area demaniale marittima impugna la concessione demaniale marittima rilasciata a una ditta individuale per l’esercizio di attività di ristorazione, nonché la successiva autorizzazione alla nuova distribuzione delle opere interne. Il ricorrente deduce la lesione del diritto di veduta, dell’accesso alla battigia e delle distanze, oltre al contrasto dell’intervento con le previsioni del piano di utilizzo delle aree demaniali.
Gli atti vengono conosciuti solo all’esito di un giudizio sull’accesso, definito con precedente pronuncia della stessa Sezione. I controinteressati eccepiscono l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per mancata notifica agli enti intervenuti in conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinizza anzitutto l’eccezione di tardività, richiamando gli artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm. e il consolidato indirizzo sulla piena conoscenza dell’atto lesivo. La regola, specificata dalla giurisprudenza amministrativa citata, distingue la contestazione dell’an dell’edificazione da quella del quomodo: nel primo caso il termine decorre dall’inizio dei lavori, nel secondo dal completamento degli stessi o dal momento in cui è apprezzabile la reale portata dell’intervento.
Il terzo che non abbia contezza del contenuto specifico del titolo dispone dell’accesso agli atti, ma non può trasformare lo strumento in espediente per differire la decadenza. Poiché lo stato di avanzamento dei lavori era già tale da rendere percepibile la possibile violazione della quota del 50% del litorale destinata alla fruizione pubblica, la censura fondata sull’art. 2, parte III, dell’allegato 1 del D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016 è tardiva. Ricevibili sono invece le doglianze che presuppongono la conoscenza del contenuto procedimentale.
Respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica, perché l’onere riguarda solo le amministrazioni che hanno espresso determinazioni oggetto di contestazione, il Collegio passa al merito. In tema di conferenza asincrona, il dissenso deve contenere la critica costruttiva richiesta dall’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, pena la sua equivalenza ad assenso. La Capitaneria di Porto non ha espresso alcun dissenso tecnico; il Comune non ha reso il parere nei termini, a nulla rilevando l’interlocuzione precedente.
Sulla seconda conferenza, il parere negativo comunale non è ostativo: l’art. 24, comma 2, parte seconda, del Regolamento concerne variazioni che non alterano sostanzialmente la concessione né la estensione della zona demaniale. Il giudizio della Soprintendenza, espressione di ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta illogicità. La doglianza sulla difformità dell’attività svolta è inammissibile per indeterminatezza ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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