La sospensione ex legge bilancio non blocca l’ottemperanza alle spese (TAR Lazio n. 10022 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di spese di lite, ormai passata in giudicato, non è soggetto alla sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 1, comma 817, della legge di bilancio 2025 (che ha modificato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001), quando il giudizio di ottemperanza risulti già definito e il ricorso si configuri come strumento finalizzato a disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione di un doppio giudicato. Il credito pecuniario per spese di lite, essendo liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo e sino all’emissione del mandato di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario in un giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma, era risultato creditore del Ministero della Giustizia per l’importo di euro 350,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori, in forza di un decreto emesso ai sensi della L. 24/3/2001. Il TAR Lazio, con sentenza n. 8517/2020, corretta con ordinanza n. 13552/2020, aveva condannato il Ministero a dare esecuzione a quel decreto, nominando sin d’allora un Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. Tale sentenza, notificata al Ministero l’8 gennaio 2021 e non impugnata, era divenuta irrevocabile. A distanza di anni, l’Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento, sicché il ricorrente proponeva un nuovo giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., notificato e depositato nel febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, verificata la rituale notifica della sentenza ottemperanda e l’assenza di prova di un adempimento da parte dell’Amministrazione, che nel frattempo non si era costituita in giudizio. Sul piano processuale, il Tribunale ha ritenuto che non osti all’accoglimento la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 817, della legge di bilancio 2025, che ha modificato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sospendendo per due anni le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza dei creditori della Pubblica Amministrazione. La norma, infatti, opera soltanto per i giudizi non ancora definiti o per le azioni da iniziare: nella specie, il giudizio di ottemperanza era ormai definito e il ricorso in esame doveva qualificarsi come strumento per disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione di un doppio giudicato, senza alcuna valutazione di merito riservata al giudice adito.
Nel merito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza n. 8517/2020, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione. Quanto agli interessi, il Collegio ha ribadito il principio per cui il credito per spese di lite, essendo liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., maturati dal deposito della sentenza costituente il titolo e sino all’emissione del mandato di pagamento.
Il Tribunale ha inoltre nominato fin da ora un Commissario ad acta – un funzionario del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – che provvederà, decorso il termine assegnato all’Amministrazione e su istanza di parte, alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza. In accoglimento della domanda, la sentenza ha infine disposto la rifusione degli importi dovuti, concludendo per la compensazione delle spese del presente giudizio in ragione dell’attività difensiva svolta dal ricorrente anche in proprio e della ridotta complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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