Parere soprintendenza tardivo e silenzio sulla sanatoria paesaggistica (Cons. Stato n. 7296 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di novanta giorni assegnato alla Soprintendenza per il parere vincolante in materia di autorizzazione paesaggistica postuma, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, non esaurisce il potere dell’amministrazione statale di pronunciarsi, ma degrada il contenuto del parere tardivamente reso a mero suggerimento, non vincolante per l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. La richiesta di integrazione documentale non interrompe il termine procedimentale, ma lo sospende ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990, non essendo previsto nel procedimento speciale un diverso effetto. Il comune può pertanto provvedere sulla domanda di sanatoria quando il termine per il parere sia spirato, ma deve essere posto in condizione di valutare le ragioni di incompatibilità paesaggistica eventualmente rappresentate dall’amministrazione statale.

Il Fatto

Il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente hanno impugnato la sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con cui il comune aveva accertato la compatibilità paesaggistica di opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia, relative alla copertura e al sottotetto di un fabbricato. Oggetto del giudizio anche la successiva nota con cui il comune ha rifiutato di annullare in autotutela il provvedimento su richiesta della Soprintendenza.

Il privato istante aveva presentato domanda di autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004. Il comune aveva trasmesso la relazione illustrativa alla Soprintendenza, che aveva chiesto integrazioni documentali dichiarando interrotto il termine per il parere. Le integrazioni sono pervenute solo nel 2024 e il comune, decorso il termine di novanta giorni, ha rilasciato l’accertamento di compatibilità. La Soprintendenza ha quindi invitato il comune ad annullare il provvedimento, senza esprimere il parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’effetto del superamento del termine perentorio di novanta giorni sul potere della Soprintendenza. La norma non tipizza le conseguenze del ritardo; la perentorietà del termine, tuttavia, non esaurisce il potere ma ne dequota il contenuto. Il parere tardivo diventa mero suggerimento, di cui l’autorità competente può tenere conto senza esserne vincolata, dovendo determinarsi autonomamente sull’impatto dell’opera sul paesaggio, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 1489 del 2023.

Sul secondo profilo, il Consiglio di Stato conferma la lettura del primo giudice: nel procedimento speciale non è espressamente previsto l’effetto della richiesta di integrazione documentale, che pertanto sospende e non interrompe il termine, in applicazione della disciplina generale dell’art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990. Il Collegio sottolinea come l’istituto dell’interruzione sia previsto eccezionalmente solo nella fase pre-decisoria, come emerge dall’art. 10-bis e dagli artt. 16, 17-bis e 19, comma 3, tutti collocati a valle dell’istruttoria e assistiti da un termine finale massimo.

Nel caso concreto la scansione temporale conferma che il provvedimento comunale è stato adottato dopo novantanove giorni dalla richiesta di parere, quando il termine di novanta giorni era spirato. La Corte ritiene inoltre che la richiesta di elaborati grafici comparativi non rientrasse nella documentazione essenziale, essendo già allegati gli elaborati dello stato di fatto e di progetto, e che l’attestazione sul responsabile del procedimento fosse superflua perché desumibile dalla relazione illustrativa.

Il profilo decisivo riguarda il comportamento della Soprintendenza: essa non ha reso il parere neppure tardivamente, limitandosi a chiedere l’annullamento in autotutela e precisando che il parere sarebbe stato espresso solo dopo l’annullamento. Il diniego comunale di agire in autotutela risulta quindi pienamente legittimo, perché il comune non è stato posto in grado di valutare, neanche ex post, eventuali ragioni di non compatibilità paesaggistica non esternate dall’amministrazione statale.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni. Resta impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, che rimane di competenza della Soprintendenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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