Inammissibile la domanda proposta da soggetto diverso dal destinatario del provvedimento (TAR Abruzzo n. 580 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto da un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento impugnato, qualora il difensore, pur invitato dal Collegio a regolarizzare la propria posizione depositando l’atto riferito all’effettivo destinatario, non vi ottemperi. La mancata regolarizzazione preclude l’esame nel merito della domanda e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
La società di costruzioni aveva presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero. Con comunicazione dell’8 aprile 2025, l’Amministrazione aveva comunicato il rifiuto della richiesta per asserita decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/98.
Avverso tale comunicazione veniva proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, con contestuale domanda cautelare volta a ottenere la sospensione dell’atto e il riesame della procedura. Tuttavia, il ricorso risultava proposto da un soggetto diverso rispetto al destinatario del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso presentato risultava relativo a un soggetto differente rispetto al destinatario del provvedimento impugnato. Tale difetto configurava un’ipotesi di carenza di legittimazione attiva ovvero di difetto di interesse al ricorso, atteso che l’atto lesivo era stato adottato nei confronti di altro soggetto.
Proprio per consentire la regolarizzazione della domanda, il Collegio aveva emesso l’ordinanza n. 521/2025, con la quale era stato ordinato al difensore di parte ricorrente di depositare il ricorso riferito all’effettivo destinatario dell’atto impugnato.
A fronte del mancato adempimento all’ordinanza istruttoria, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendo possibile sanare la violazione del principio per cui l’azione deve essere esperita dal soggetto titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio o comunque dal diretto destinatario dell’atto lesivo.
La pronuncia è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. La soccombenza ha determinato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura forfettaria.
Nota della Redazione
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