Occupazione sine titulo e obbligo alternativo di restituzione o acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 3706 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In mancanza del decreto di esproprio, la mera irreversibile trasformazione del fondo non perfeziona alcuna fattispecie di occupazione acquisitiva, definitivamente espunta dall’ordinamento. L’occupazione sine titulo integra illecito permanente ex art. 2043 cod. civ. e non è idonea a fondare l’usucapione in favore della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano le condizioni della debita forma individuate dall’Adunanza plenaria n. 2 del 2016. La domanda risarcitoria proposta dal proprietario va riqualificata alla stregua dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con conseguente obbligo dell’ente di determinarsi, in via alternativa, tra restituzione del bene previa riduzione in pristino, acquisizione sanante e definizione contrattuale dell’assetto proprietario. Il diritto al risarcimento per perdita della proprietà non si prescrive finché dura l’illecito, mentre quello per mancato godimento si prescrive annualmente e resta estinto per il periodo anteriore al quinquennio dalla messa in mora.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’area ricadente in zona artigianale, espongono che il Comune, con deliberazione del 1984, dichiarò la pubblica utilità delle opere di urbanizzazione e dispose l’occupazione d’urgenza, eseguita il 1° agosto 1984. Alla scadenza dei termini prorogati ex lege, il 1° agosto 1990, l’occupazione divenne sine titulo. La Corte d’Appello, con sentenza del 2016, escluse una valida procedura espropriativa e condannò il Comune al pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

I proprietari, ritenendosi ancora titolari del bene, chiedono la condanna al risarcimento del danno per equivalente a fronte dell’irreversibile trasformazione, con implicita rinuncia abdicativa e non traslativa. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto di esproprio, la prescrizione e l’usucapione ultraventennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina le eccezioni preliminari e le ritiene infondate. Quanto all’omessa impugnazione, dagli atti emerge che il decreto richiamato nel ricorso si riferisce ad altre particelle e che nessun decreto di esproprio fu adottato per i terreni in causa. La precisazione sul punto non costituisce domanda nuova.

L’eccezione di usucapione è parimenti infondata. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3838 del 2017 e l’Adunanza plenaria n. 2 del 2016, il Tribunale ribadisce che l’occupazione illecita e la trasformazione del fondo integrano illecito permanente e non sono utili a tal fine, non essendo qualificabile come possesso l’apprensione materiale fuori da una legittima procedura. Nessuna delle condizioni della debita forma risulta soddisfatta.

Sulla prescrizione il Collegio distingue la domanda di risarcimento per perdita della proprietà, non soggetta a prescrizione finché dura l’illecito, dalla domanda per mancato godimento, soggetta a prescrizione annuale. Deve pertanto ritenersi estinto il diritto per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta il 18 ottobre 2017.

Nel merito, esclusa la occupazione acquisitiva e richiamata l’Adunanza plenaria n. 2 del 2020, il Tribunale riqualifica la domanda ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Comune deve quindi determinarsi entro sessanta giorni tra restituzione del terreno previa riduzione in pristino, acquisizione sanante e definizione contrattuale. Solo all’esito di tale scelta potrà porsi la questione della quantificazione degli importi, da accertare nel contraddittorio. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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