Integrazione del programma di controllo sulla gestione degli Ospedali di Comunità P.N.R.R. (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 5 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione attribuito alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si svolge sulla base di programmi annuali deliberati dall’organo di controllo. Il d.lgs. n. 179/2010 consente che tali programmi siano formati anche in accoglimento delle richieste provenienti dalla Regione e dagli enti locali territoriali. La richiesta del Consiglio regionale di inserire una nuova attività nel programma non è vincolante per la Sezione, ma è rimessa alla sua valutazione discrezionale di accoglimento. L’integrazione del programma in corso d’anno è ammessa, nei limiti della riserva formulata al momento dell’approvazione, quando sopravvengano richieste degli organi istituzionali meritevoli di accoglimento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha approvato con deliberazione n. 1 del 6 febbraio 2024 il programma della propria attività per l’anno 2024, con riserva di integrarlo qualora fosse risultato necessario all’esito del riscontro del Presidente del Consiglio regionale. Lo schema di programma era stato in precedenza comunicato al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali per acquisire eventuali richieste specifiche.
Con nota dell’8 febbraio 2024 il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che la Conferenza dei Capigruppo, nella riunione del 24 gennaio 2024, aveva preso atto dello schema di attività e aveva proposto di inserire nel programma una ulteriore attività di controllo sulla gestione degli interventi P.N.R.R. riguardanti l’assistenza sanitaria intermedia e gli Ospedali di Comunità. La Sezione ha quindi esaminato la richiesta in adunanza plenaria.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’esercizio della funzione di controllo sulla gestione da parte della Sezione regionale e il rapporto tra programmazione dell’attività e iniziativa degli organi regionali. Il quadro normativo di riferimento è individuato nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 179 del 2010, che disciplina l’istituzione e le funzioni della Sezione.
La norma di attuazione statutaria prevede che il controllo sulla gestione dell’amministrazione regionale, degli enti locali territoriali, dei relativi enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione si svolga sulla base di programmi annuali. Tali programmi sono deliberati anche sulla base delle richieste della Regione medesima.
Il percorso argomentativo della Sezione muove dalla ricognizione delle modalità di formazione del programma. La comunicazione dello schema agli organi istituzionali regionali, prevista dalla normativa, è finalizzata a raccogliere eventuali richieste specifiche da inserire nel programma stesso. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali non hanno formulato richieste; il Presidente del Consiglio regionale ha invece trasmesso la proposta della Conferenza dei Capigruppo.
La Sezione ha ritenuto che la richiesta di inserire la prosecuzione del controllo sulla gestione degli interventi P.N.R.R. relativi agli Ospedali di Comunità potesse essere accolta. L’attività richiesta si colloca nell’ambito della funzione di controllo sulla gestione già attribuita alla Sezione e risulta coerente con le finalità istituzionali dell’organo.
La deliberazione integra pertanto il programma annuale con l’oggetto proposto e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali. La decisione conferma il carattere discrezionale della valutazione della Sezione sulle richieste provenienti dagli organi regionali, che non si configurano come vincolanti ma come elementi di cui la Sezione tiene conto nell’esercizio della propria autonomia di programmazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.