Interdittiva antimafia annullata per carente quadro indiziario e attualità del pericolo (TAR Campania n. 3419 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia presuppone un quadro indiziario grave, preciso e concordante che sorregga, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, una prognosi di permeabilità mafiosa “più probabile che non”. Il pericolo deve essere concreto e attuale, non desumibile da circostanze risalenti nel tempo o da rapporti di parentela sforniti di riscontro effettivo. L’Autorità prefettizia è tenuta a una valutazione complessiva e compiuta di tutte le circostanze che interessano l’impresa, anche di quelle favorevoli. La motivazione che ometta tale apprezzamento e si fondi su un quadro indiziario non univoco è illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore edile, ha impugnato davanti al TAR Campania l’informativa antimafia ostativa adottata dal Prefetto di Caserta, unitamente agli atti presupposti e connessi. La Prefettura aveva fondato il pericolo di permeabilità mafiosa su una serie di elementi: l’operatività nel settore delle costruzioni, il precedente rigetto dell’iscrizione nella white list ex art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, il coinvolgimento di una socia — moglie del presidente della compagine — in una vicenda penale relativa a un sistema di speculazione edilizia nel Comune di Orta di Atella, e l’assenza di iniziative di dissociazione.
La società ha presentato istanza di riesame, respinta dal Gruppo Interforze. Ha quindi impugnato l’interdittiva, deducendo insufficiente istruttoria e motivazione, nonché l’erroneità degli indizi valorizzati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la tipologia degli elementi indiziari utilizzabili dal Prefetto, dalla regia collettiva di matrice clanica ai contatti con esponenti criminali, fino alle sentenze, anche di proscioglimento, da cui emergano valutazioni sintomatiche di contaminazione (Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 2023). Richiama poi il criterio del ragionamento induttivo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma un attendibile grado di verosimiglianza (Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 2023).
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che l’informativa impugnata non poggi su un quadro indiziario grave e robusto. Nella motivazione non sono individuati specifici elementi di fatto sintomatici di collegamenti con la criminalità organizzata, e manca una adeguata attività investigativa. Il compendio non è idoneo a legittimare in termini di plausibilità la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo.
Quanto alla posizione della socia, estranea alla compagine e moglie del presidente, il Collegio ritiene convincenti i rilievi della ricorrente: ella è stata solo socia della società richiamata e non ha intrattenuto frequentazioni o collaborazioni con l’ex sindaco. Anzi, il Comune aveva annullato un permesso di costruire ottenuto dalla società in epoca anteriore alla carica del sindaco, confermando l’assenza di legami significativi. Il TAR richiama sul punto la propria precedente pronuncia (TAR Campania, Napoli, n. 3566 del 2022), che aveva già escluso la contiguità soggiacente di altro socio.
Anche per il presidente difettano sufficienti indizi di frequentazione con l’ex sindaco, di cui non è parente; inoltre il collaboratore di giustizia non ha mai menzionato né lui né i soci tra gli imprenditori contigui alla criminalità. Rileva infine che la società è stata ammessa alla misura del controllo giudiziario con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 aprile 2023.
In conclusione, la Prefettura non ha svolto le dovute valutazioni su tutte le circostanze, anche risalenti, interessanti la ricorrente: l’accertamento è privo di compiutezza e non giustifica la privazione delle libertà e del diritto di determinare le proprie scelte d’impresa. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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