Accesso del conduttore alla documentazione edilizia: interesse difensivo e natura non esplorativa dell’istanza (TAR Lazio n. 879 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso difensivo ex art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/1990 sussiste in capo al conduttore di un immobile che richieda la documentazione urbanistico-edilizia relativa all’immobile locato, essendo la sua posizione qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo. La pendenza di un giudizio civile, pur non necessaria, costituisce elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante. La clausola di chiusura relativa a “ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente” non trasforma l’istanza in esplorativa quando esista un nucleo di documenti puntualmente individuati. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. si atteggia quale giudizio sul rapporto, potendo il giudice accertare direttamente la sussistenza dei presupposti sostanziali per l’accesso. L’accesso difensivo è autonomo e parallelo rispetto agli strumenti istruttori del processo civile di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c.

Il Fatto

Il conduttore di alcuni immobili siti in Formia, tramite proprio delegato, presentava al Comune istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, chiedendo l’ostensione dei titoli edilizi e delle sanatorie riguardanti i predetti immobili. L’istanza era motivata dall’esigenza di tutelare i propri diritti nell’ambito del giudizio civile promosso nei suoi confronti dai proprietari per la risoluzione del contratto di locazione e il risarcimento dei danni, in relazione ad asserite modifiche non autorizzate dello stato dei luoghi.

I proprietari, quali controinteressati, presentavano motivata opposizione deducendo il difetto di interesse dell’istante e la natura esplorativa dell’istanza. Il Comune accoglieva integralmente l’istanza di accesso. I controinteressati impugnavano il provvedimento ex art. 116 c.p.a., articolando otto motivi di censura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’irricevibilità per tardività delle memorie del controinteressato e del Comune, disponendone lo stralcio, ma ritiene tempestiva la costituzione in giudizio dell’amministrazione. Nel merito, rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente le censure articolate attorno a tre nuclei tematici: la carenza di interesse dell’istante, il difetto di motivazione del provvedimento, l’irrilevanza della documentazione rispetto al giudizio civile.

Quanto al primo profilo, il Tribunale richiama la giurisprudenza costante che riconosce in capo al conduttore la titolarità di un interesse qualificato all’accesso alla documentazione urbanistico-edilizia dell’immobile locato. Nel caso di specie, il nesso di strumentalità è evidente: il giudizio civile pendente verte proprio sull’asserito inadempimento per pretese modifiche non autorizzate, e la documentazione è astrattamente idonea a dimostrare lo stato originario degli immobili. Il principio che preclude ogni valutazione ex ante sulla decisività dei documenti opera a favore dell’ammissibilità dell’accesso.

Quanto alla natura esplorativa, l’istanza individua con precisione gli immobili mediante dati catastali e le tipologie documentali richieste, sicché la clausola di chiusura relativa agli atti connessi costituisce la naturale estensione dell’accesso agli atti collegati. Sulla motivazione, il provvedimento impugnato, ancorché sintetico, consente di comprendere il bilanciamento operato: l’amministrazione ha ritenuto prevalente l’interesse difensivo del conduttore sulla riservatezza dei proprietari, in conformità con l’art. 24, comma 7, L. 241/1990. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità che non ha pregiudicato il diritto di difesa.

Infine, il Collegio afferma l’autonomia dell’accesso difensivo rispetto agli strumenti istruttori del processo civile: i due sistemi di tutela operano in modo indipendente e parallelo su piani diversi. Il diritto di accesso ha valenza autonoma e sostanziale, non essendo riducibile a un mero potere processuale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controinteressato e compensazione nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *