Cessazione materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale in ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 154 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il riconoscimento e la materiale esecuzione della pretesa da parte dell’ente previdenziale, intervenuti nel corso del giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria la pronuncia del giudice contabile. La declaratoria consegue alla verifica, sulla base della documentazione prodotta, dell’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in esecuzione del giudicato. Le spese di lite vanno liquidate d’ufficio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo i criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ponendole a carico dell’ente che avrebbe dovuto adempiere e che ha dato corso all’obbligo solo in pendenza di giudizio.
Il Fatto
Con sentenza n. 246/2020 del 10/9/2020 la Sezione Giurisdizionale per la Sardegna riconosceva al ricorrente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, applicando sulla quota calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. La pronuncia era parzialmente riformata dalla II Sezione Centrale d’Appello n. 336/2023, limitatamente alla misura del 2,44%, così come determinato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021.
Non essendo la sentenza stata ottemperata, la difesa del ricorrente notificava all’INPS formale atto di diffida in data 5/3/2024 e proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato, con vittoria delle spese. Costituendosi, l’ente previdenziale dichiarava che gli uffici avrebbero provveduto alla riliquidazione, con pagamento entro la rata di febbraio 2025. Con memoria conclusiva del 17.6.2025 la parte ricorrente dava atto dell’avvenuta riliquidazione e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere con liquidazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico rileva che la domanda formulata in giudizio risulta riconosciuta dall’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale in esecuzione della sentenza n. 246/2020. Il dato è confermato dalla stessa difesa della parte ricorrente nella memoria del 17.6.2025, resa per l’udienza di discussione.
Su questa base il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere: la pretesa dedotta in giudizio è stata integralmente soddisfatta dall’ente in pendenza del procedimento, con la conseguenza che non residua alcuna utilità nella pronuncia giurisdizionale.
La decisione non si esaurisce nella declaratoria. Il giudice contabile afferma che le spese vanno liquidate d’ufficio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sulla base degli atti di causa. Il criterio consente di porre le spese a carico dell’ente che, pur avendo dato esecuzione al giudicato, vi ha provveduto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, rendendo necessario l’intervento del giudice.
La liquidazione è operata in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate. Le spese di assistenza legale sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, con condanna dell’INPS al relativo pagamento.
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Nota della Redazione
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