Obbligo di museruola e divieto cani in aree verdi illegittimi per sproporzione (TAR Calabria n. 1795 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica è illegittima quando, imponendo in modo indiscriminato l’uso della museruola ai cani condotti in luoghi aperti al pubblico, si fondi su una nozione indeterminata — quale quella di cani di “piccola taglia” — che rimette all’arbitraria discrezionalità degli agenti accertatori la selezione dei destinatari del precetto, in violazione del principio di tassatività e determinatezza. La stessa ordinanza contrasta con la disciplina statale e ministeriale di riferimento, che impone al conduttore soltanto di portare con sé la museruola e non di applicarla stabilmente, introducendo una restrizione ulteriore e non giustificata, con evidente eccesso di potere. Il divieto generalizzato di accesso degli animali alle aree verdi comunali viola inoltre i principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, poiché le esigenze perseguite risultano già soddisfatte dagli ordinari obblighi di conduzione al guinzaglio e di rimozione delle deiezioni, dovendo l’amministrazione avvalersi dei poteri di vigilanza, controllo e sanzione anziché di misure restrittive eccedenti il perimetro degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco di un Comune calabrese aveva dettato, tra l’altro, l’obbligo di museruola per i cani di media e grande taglia condotti in luoghi aperti al pubblico (punto 5 degli obblighi) e il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali (punto 14 dei divieti).
Il Comune non si è costituito. In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda, ravvisando il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile. La causa è poi pervenuta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sul difetto di tassatività e determinatezza. La nozione di “cani di piccola taglia“, esclusa dall’obbligo, non è desumibile da alcuna catalogazione di valore scientifico: si tratta di un concetto largamente indeterminato. Ne deriva che l’applicazione del precetto resta affidata alla discrezionalità degli agenti operanti, chiamati a una selezione arbitraria tra gli animali condotti negli spazi verdi, con intuibili ricadute applicative e operative.
È fondato anche il secondo motivo, che denuncia il contrasto con la disciplina regionale e ministeriale vigente. L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, prorogata sino al settembre 2025, impone unicamente di “portare con sé” la museruola e non di applicarla per tutto il tempo in cui l’animale circola su suolo pubblico. L’ordinanza impugnata aggiunge quindi una restrizione ulteriore e non ragionevole, con eccesso di potere, coerentemente con l’indirizzo che esclude una giustificazione scientifica dell’uso incondizionato della museruola (TAR Puglia, sez. Lecce, n. 943 del 2021).
Il terzo motivo è parimenti fondato. Le esigenze di igiene e incolumità collettiva possono essere soddisfatte con strumenti diversi dalle misure contingibili e urgenti, nel rispetto del canone di proporzionalità e del rigoroso perimetro degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo (TAR Veneto n. 502/2012; TAR Basilicata n. 611/2013; TAR Lombardia n. 2431/2013; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 225/2014; TAR Umbria n. 21/2021; TAR Campania, Salerno, n. 2830/2022).
Assume rilievo decisivo la TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6173/2022, resa su fattispecie sovrapponibile: il principio di proporzionalità, richiamato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone di scegliere tra più opzioni ugualmente idonee quella meno gravosa per i destinatari. Lo scopo di decoro, igiene e sicurezza è già adeguatamente tutelato dagli obblighi statali di conduzione al guinzaglio e di rimozione delle deiezioni, dovendo l’amministrazione attivare i propri poteri di controllo e repressione anziché disporre divieti indiscriminati.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua dell’ordinanza ai punti 5 e 14, salva la riedizione del potere amministrativo per ricondurre le disposizioni a proporzionalità. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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