Interdittiva antimafia e rapporti di convivenza: rileva la regìa familiare di fatto (Cons. Stato n. 4969 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa si valuta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. Lo stesso criterio si applica alla valutazione dei rapporti di parentela o affinità tra titolari, soci e amministratori dell’impresa e soggetti affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose, purché il rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere secondo la logica del “più probabile che non” che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare, di diritto o di fatto. La misura non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica: il pericolo deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali, non a un mero sospetto. Il giudice amministrativo verifica la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi prefettizia, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo.
Il Fatto
Una società del settore turistico, amministrata e rappresentata da una donna, è stata attinta da interdittiva antimafia. Il provvedimento prefettizio costruisce il quadro indiziario intorno alla convivenza dell’amministratrice con un uomo già pregiudicato, socio della società fino al 2015 e legato a una compagine societaria colpita da analoga misura per contiguità con un clan mafioso.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20108/2024, respinge il ricorso. L’amministratrice appella, sostenendo il deficit motivazionale del provvedimento: solo tre episodi in nove anni, controlli di polizia generici, nessun reato spia a carico del convivente, assoluzione piena dall’accusa di associazione mafiosa e rigetto della proposta di sequestro in sede di prevenzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il criterio di accertamento. Richiamando proprie pronunce, tra cui Cons. St., sez. III, n. 1800 del 2025 e Cons. St., sez. III, n. 8395 del 2023, ribadisce che il diritto amministrativo della prevenzione non reprime condotte illecite, ma scongiura l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. Il quadro indiziario deve essere valutato in modo sistematico, non atomistico.
La Corte ritiene il quadro più composito di quanto rappresentato dall’appellante. Secondo uno schema ripetitivo, già applicato all’ex moglie e alla figlia, il convivente cede nel tempo quote di varie società alla compagna. Tutte le attività d’impresa hanno sede presso la residenza comune, inclusa la società appellante, di cui l’uomo è stato socio fino al 2015. Lo stesso si è qualificato “coordinatore dell’esercizio”, “delegato dell’Amministratrice” e, in un caso, “proprietario” delle attività. In una denuncia per incendio si è dichiarato comproprietario del terreno su cui insiste un casale della società. Utilizza abitualmente l’automezzo intestato all’azienda. Una unità locale è ubicata nell’immobile in cui ha risieduto fino al febbraio 2023.
A ciò si aggiungono le attività imprenditoriali della appellante, tutte avviate dopo la convivenza iniziata nel 2009, mentre in precedenza la donna non svolgeva alcuna attività d’impresa. Quanto al convivente, la Corte valorizza la crescita imprenditoriale improvvisa e non giustificata da adeguata disponibilità finanziaria, documentata dalla relazione della Questura, e il ruolo di padrino al figlio di un noto esponente del clan.
Il Collegio affronta il nodo dell’assoluzione penale: l’aver superato indenne i procedimenti penali non è argomento decisivo, perché in sede penale occorrono accertamenti diversi da quelli confinati sul piano della presunzione verosimile che connotano i provvedimenti preventivi amministrativi. Il quadro è inoltre corroborato da elementi sopravvenuti contenuti in recenti relazioni di polizia. L’impresa è dunque permeabile all’ingerenza del convivente, a sua volta ritenuto, secondo il criterio del più probabile che non, vicino alla criminalità organizzata.
L’appello è respinto. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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