Omesso preavviso rigetto e omessa motivazione archiviazione segnalazione (TAR Lazio n. 9191/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento avviato su istanza di parte, all’esito del quale l’Amministrazione intenda adottare un provvedimento di archiviazione basato sull’esercizio di un potere discrezionale, impone l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’omissione di tale comunicazione non è sanabile attraverso il meccanismo processuale previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il quale, nella formulazione vigente ratione temporis, esclude espressamente la sua applicazione ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. In materia di interferenze radioelettriche, il mancato rispetto delle condizioni operative stabilite in un nulla osta, specialmente se di natura temporanea e concesso salvis iuribus tertiorum, non può fondare il consolidamento di una situazione pregiudizievole per il terzo che abbia tempestivamente segnalato il disturbo, né legittimare un provvedimento di archiviazione motivato esclusivamente sulla vetustà del titolo e sull’assenza di pregresse doglianze.
Il Fatto
Un’associazione titolare di una concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, esercente un impianto in località Aquara sulla frequenza 106.300 MHz, segnalava all’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy interferenze provocate dall’impianto di un’altra emittente, operante sulla medesima frequenza da una postazione difforme da quella legittima. A seguito della diffida dell’Amministrazione, la società proprietaria dell’impianto interferente riallocava il proprio impianto nella postazione prevista da un nulla osta temporaneo del 2001, ma le interferenze permanevano. All’esito di nuove verifiche tecniche che confermavano il superamento dei rapporti di protezione, l’Ispettorato archiviava comunque la seconda segnalazione, ritenendo che il miglior bilanciamento degli interessi si concretizzasse nell’assetto radioelettrico esistente, stabilizzato da oltre vent’anni. L’associazione ricorrente impugnava il provvedimento di archiviazione deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative. Ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, il potere esercitato nella species possedeva natura discrezionale, come emergente dal tenore del provvedimento impugnato che richiamava la ponderazione caso per caso degli interessi pubblici e privati. Ne conseguiva l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della segnalazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il TAR ha chiarito che l’omissione del preavviso di rigetto non poteva essere superata dal meccanismo di sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La modifica normativa introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020 ha sottratto il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale ai meccanismi di sanatoria, laddove la violazione riguardi proprio l’art. 10-bis. In ogni caso, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva puntualmente indicato il contributo partecipativo pretermesso, dimostrando come le osservazioni che avrebbe potuto rendere in sede procedimentale sarebbero state idonee a determinare un esito diverso.
Il Tribunale ha altresì ritenuto fondato il motivo di doglianza relativo al difetto di motivazione e alla contraddittorietà dell’azione amministrativa. L’Amministrazione non aveva considerato che le interferenze erano emerse solo dopo che la società proprietaria dell’impianto interferente aveva ottemperato alla diffida, riallocando l’impianto nella postazione autorizzata. Prima di tale adempimento, l’impianto era stato esercitato in difformità dal nulla osta, sicché la mancata segnalazione di interferenze nel ventennio precedente non poteva supportare la conclusione circa la bontà dell’assetto radioelettrico esistente.
Il Collegio ha valorizzato la natura temporanea del nulla osta del 2001, concesso salvis iuribus tertiorum e non seguito dall’autorizzazione provvisoria, richiamando il precedente della stessa Sezione che ha escluso la maturazione di un legittimo affidamento in ordine alla conservazione degli effetti di un titolo siffatto. L’assunto dell’Amministrazione circa l’impossibilità di riutilizzare la frequenza originariamente concessa, oggi occupata da altri operatori, è stato ritenuto indimostrato in assenza di specifiche misurazioni radioelettriche. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento del provvedimento di archiviazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo.
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Nota della Redazione
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