Il rischio di infiltrazione non giustifica il mancato contraddittorio nell’interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 4968 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione antimafia interdittiva, la mera sussistenza degli elementi istruttori che inducono ad adottare il provvedimento non integra le particolari esigenze di celerità che consentono di omettere il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Diversamente opinando, la norma subirebbe un’esegesi abrogante, poiché il rischio di infiltrazione costituisce il presupposto minimo dell’interdittiva e non la ragione dell’urgenza. Ove ritenga di non attivare il contraddittorio, l’amministrazione deve dar conto nella motivazione delle ragioni che hanno reso impossibile differire l’adozione del provvedimento per il termine massimo di sessanta giorni, con un onere motivazionale rafforzato. Il giudice amministrativo non valuta la sussistenza dei presupposti dell’interdittiva, ma solo se ricorra un caso di gravità tale da giustificare la pretermissione del contraddittorio.
Il Fatto
Una società attiva nel trasporto passeggeri e merci è stata raggiunta da un’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli il 30 maggio 2024. L’impianto prefettizio valorizza i legami parentali dei due soci, figli di una donna a sua volta figlia di un reggente di un clan camorristico, le partecipazioni in altre società di famiglia site in zone considerate roccaforti del sodalizio e l’inadeguatezza dei redditi personali rispetto alle partecipazioni detenute.
A seguito dell’interdittiva la società è stata esclusa dall’Albo degli Autotrasportatori e le è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio del trasporto su strada, con provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli del 10 luglio 2024. Il TAR Campania, con sentenza n. 1034/2025, ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 per mancanza di concrete e specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omesso contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con precedenza logica il quarto motivo, relativo al contraddittorio procedimentale. La norma richiamata impone al prefetto, quando ritenga sussistenti i presupposti dell’interdittiva o delle misure collaborative e non ricorrano particolari esigenze di celerità, di comunicare tempestivamente gli elementi sintomatici, assegnando un termine non superiore a venti giorni per osservazioni e audizione, con chiusura della procedura entro sessanta giorni.
Da questa struttura il Consiglio di Stato ricava un argomento decisivo: poiché la comunicazione è dovuta proprio quando l’istruttoria ha fatto emergere elementi tali da indurre all’adozione dell’interdittiva, non può essere la mera sussistenza di quegli elementi a integrare le particolari esigenze di celerità. Il rischio di infiltrazione è il presupposto minimo del provvedimento; assumerlo a ragione dell’urgenza equivarrebbe a un’interpretatio abrogans della disposizione. L’amministrazione che ometta il contraddittorio deve quindi esplicitare perché non poteva attendere al massimo sessanta giorni, secondo un onere motivazionale rafforzato (richiamata Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2024, n. 9410).
Nel caso concreto il Prefetto ha addotto l’urgenza di evitare che la società continuasse a operare in un settore a elevato rischio di infiltrazione, condividendo la proposta del Gruppo interforze secondo cui il contraddittorio sarebbe risultato superfluo. La Corte esclude però che ricorra l’ipotesi del quadro fattuale talmente chiaro da rendere la comunicazione solo foriera di inutile rallentamento, ipotesi ravvisata in altra fattispecie (Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517). Il pericolo di condizionamento è stato infatti ipotizzato su una doppia presunzione: che i soci siano sotto il controllo del padre e che questi sia ancora contiguo al clan.
Nel provvedimento prefettizio non si rinviene alcun elemento riguardante specificamente l’attività di impresa della società, né circostanze precise che inducano a escludere la possibilità di attendere la conclusione del contraddittorio. Il Collegio attribuisce significatività, ferma l’autonomia dei giudizi, al decreto con cui la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha escluso un concreto rischio di condizionamento mafioso, anche solo occasionale, dell’attività di impresa, negando il controllo giudiziario richiesto (richiamata Cons. giust. amm. Sicilia, 4 gennaio 2023, n. 13).
Il quarto motivo è dunque accolto e i rimanenti assorbiti. In riforma della sentenza impugnata sono accolti il ricorso principale e i motivi aggiunti, posto che il provvedimento della Motorizzazione civile aveva quale unico presupposto l’interdittiva. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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