Sopravvenuta carenza di interesse sul diniego di sanatoria per nuova istanza (TAR Molise n. 229 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria e avverso la conseguente ordinanza che sollecita l’esecuzione della pregressa demolizione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente, nelle more del giudizio, abbandoni il procedimento di sanatoria oggetto di causa e presenti una nuova e diversa istanza, corredata degli elementi che l’Amministrazione aveva ritenuto mancanti. L’interesse alla decisione di merito si sposta sull’esito del nuovo procedimento. La carenza di interesse è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche in assenza di una espressa dichiarazione della parte, costituendo le condizioni dell’azione i fattori al cui concorso l’ordinamento subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato una passerella pedonale in sostituzione di una preesistente scala, occupando con la base dell’opera circa 17 mq di area comunale. L’intervento era stato colpito da una ordinanza di demolizione del 2017, impugnata senza successo davanti al TAR e poi in appello, dove il Cons. Stato aveva confermato il rigetto. Da quelle decisioni era emerso che l’opera, per dimensioni e ubicazione, non poteva essere realizzata mediante SCIA e richiedeva il permesso di costruire.
La società aveva quindi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune aveva chiesto un’integrazione documentale e, non avendo ricevuto riscontro, aveva emesso il diniego del permesso, seguito da una nuova ordinanza che sollecitava l’esecuzione della demolizione del 2017. Avverso questi provvedimenti la società ha proposto ricorso, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale per essere le comunicazioni istruttorie state inviate al solo tecnico incaricato, privo di delega, e per il mancato riscontro alle istanze di proroga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione muove dalle sopravvenienze documentate dal Comune: dopo l’ordinanza cautelare, l’Ente aveva inviato un nuovo preavviso di diniego direttamente alla società e, soprattutto, la ricorrente aveva presentato in data 21.7.2023 una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, corredata anche della richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 9, D.Lgs. 42/2004.
Per il Tribunale la ricorrente ha sostanzialmente abbandonato il precedente procedimento di sanatoria cui il ricorso si riferiva, presentando una domanda del tutto nuova e dotata degli elementi che l’Amministrazione riteneva difettare nella precedente. L’interesse si è così spostato sull’esito, ancora non definito, del nuovo procedimento.
Il Collegio ha escluso che l’assenza di una espressa dichiarazione della ricorrente potesse precludere la declaratoria. Richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 4039/2013, ha affermato che l’accertamento sull’interesse alla decisione può essere compiuto dal giudice in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, a prescindere da ogni eccezione di parte. Le condizioni dell’azione costituiscono infatti i fattori al cui concorso l’ordinamento subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali.
In ragione del peculiare andamento della vicenda e della conclusione in punto di mero rito, le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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