Piena conoscenza del diniego di sanatoria e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Lombardia n. 2107 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo. La piena conoscenza non richiede la cognizione integrale dell’atto, ma la consapevolezza della sua esistenza e della sua attitudine a incidere sulla sfera giuridica del potenziale ricorrente. Chi eccepisce la tardività può provare la conoscenza anteriore anche in via presuntiva, in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa e di certezza del diritto. La decorrenza del termine non è quindi subordinata alla notifica personale al singolo interessato quando questi abbia comunque acquisito aliunde la percezione sostanziale del diniego. Il ricorso proposto oltre il termine di sessanta giorni è pertanto irricevibile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari di un condominio, hanno impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria opposto dal Comune in relazione alla chiusura con strutture vetrate delle logge del prospetto nord. L’istanza di sanatoria era stata presentata dall’amministratore di condominio, munito di procura speciale, all’esito di procedimenti di accertamento di abusi edilizi avviati nei confronti dei singoli proprietari.

Il diniego è fondato su carenze documentali e sul contrasto delle verande con il regolamento edilizio e il regolamento locale di igiene. I condomini hanno dedotto in via preliminare di non aver ricevuto notifica personale del provvedimento, comunicato al solo amministratore, e nel merito hanno contestato la definizione di superficie lorda di pavimento recepita dal PGT, sostenendo la natura amovibile dei manufatti e l’insussistenza dell’obbligo di permesso. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della decorrenza del termine, richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che ancora il dies a quo alla notificazione, alla comunicazione o alla piena conoscenza dell’atto. La giurisprudenza citata — TAR Lombardia, sez. II, n. 19 del 2021, Cons. Stato, Sez. II, n. 3147 del 2024, Cons. Stato, Sez. II, n. 2328 del 2020 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3075 del 2018 — chiarisce che la piena conoscenza coincide con la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, non con la cognizione integrale del suo contenuto.

Il Tribunale riconosce che l’amministratore era titolato a presentare la domanda in forza della procura speciale menzionata nella pratica edilizia, cosicché il Comune ha correttamente notificato l’atto a quest’ultimo. La mancata produzione integrale della procura induce tuttavia il Collegio a verificare la conoscenza effettiva del diniego in capo ai condomini.

L’indagine si fonda su elementi presuntivi non contestati: l’incontro chiarificatore presso l’ufficio tecnico comunale, l’assemblea condominiale successiva e la nota con cui l’amministratore, con l’autorizzazione dei condomini interessati, ha comunicato l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi e la richiesta di tempi per la rimozione delle vetrate. Tali circostanze radicano la conoscenza del provvedimento sfavorevole già alla data del 22 dicembre 2018.

Il Collegio sottolinea che la prova presuntiva della conoscenza anteriore risponde all’esigenza di evitare che gli esiti dei procedimenti amministrativi restino indefinitamente esposti ad azioni caducatorie in assenza di notifica formale. Il dato letterale della norma, che non limita la decorrenza alla sola notificazione, consente di attribuire rilievo alla conoscenza aliunde del privato.

Il ricorso, spedito per la notifica il 17 settembre 2019 avverso un atto conosciuto al più tardi il 22 dicembre 2018, è pertanto dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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