Sospensione contributi per mera pendenza di indagine penale illegittima (TAR Trentino-Alto Adige n. 141 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera pendenza di un’indagine penale non costituisce presupposto idoneo e sufficiente a giustificare l’esercizio del potere di sospensione cautelare di cui all’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, se l’amministrazione non individua alcun nesso tra le indagini e i provvedimenti di concessione dei contributi. Le gravi ragioni richieste dalla norma non si identificano con la supposta imminente chiusura delle indagini preliminari. La sospensione del pagamento di contributi esigibili finalizzata a trattenere finanziamenti pubblici a fini compensativi persegue una finalità estranea a quella prevista dalla legge. La sospensione, inoltre, non può eccedere il termine dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente è un’associazione di rappresentanza autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano a svolgere attività di revisione per le cooperative aderenti, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008. Per tale attività beneficia da anni di un contributo pubblico annuale, liquidato in due tranche: un anticipo del 50 per cento e un saldo pagato l’anno successivo sulla base dei consuntivi.

Nel tempo l’ufficio provinciale per la cooperazione ha appreso di un’indagine della Guardia di Finanza su presunti contributi indebitamente percepiti. Dopo l’archiviazione disposta dalla Procura della Repubblica, con successivi decreti la dirigente ha prorogato la sospensione cautelare dei pagamenti e ha disposto la sospensione degli ulteriori importi nel frattempo liquidati, in attesa della conclusione delle indagini preliminari. La società ha impugnato i decreti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. Nelle more del giudizio la Provincia ha corrisposto i contributi sospesi, con la conseguente cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento. La ricorrente ha però dichiarato, con memoria di replica, l’interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità ai fini risarcitori. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2022, il Tribunale ribadisce che è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio. Una volta manifestato tale interesse, il giudice deve accertare la legittimità dell’atto come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, che consente la sospensione dell’esecuzione del provvedimento per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, entro il termine dell’art. 21-nonies. La giurisprudenza amministrativa, richiamata nel testo, esige la presenza di circostanze che rendano inopportuno che un provvedimento non affetto da vizi macroscopici continui a produrre effetti, con la finalità di tutelare il buon andamento, la certezza dei rapporti e il legittimo affidamento dei beneficiari.

I decreti impugnati si limitavano a prendere atto dell’esistenza del procedimento penale e della prossima conclusione delle indagini, qualificando il fatto come gravi motivi. Secondo il Tribunale manca però l’indicazione del nesso tra le indagini e i provvedimenti di concessione: non è prospettato, ad esempio, il concreto pericolo che analoghi tentativi di richieste indebite riguardino anche i contributi da pagare. Difetta così l’individuazione delle gravi ragioni, presupposto del legittimo esercizio del potere cautelare.

Il Collegio censura anche la finalità compensativa dichiarata dalla difesa provinciale, volta a trattenere i finanziamenti in vista del recupero di somme indebitamente erogate. Il potere di cui all’art. 21-quater è finalizzato a garantire il buon andamento e a consentire il riesame degli atti in termini di legittimità o opportunità, non a trattenere finanziamenti pubblici per compensazioni future ed eventuali. Quanto a un decreto specifico, la sospensione supera inoltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento e accerta l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *