Ordinanza contingibile e urgente senza termine impone verifica attuale del pericolo (TAR Calabria n. 1956 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti incontra limiti ineludibili, tra cui quello temporale. La mancata indicazione di un termine finale di durata o di efficacia non determina di per sé illegittimità, non essendo sempre possibile individuare a priori la durata del pericolo. Tuttavia la misura resta legittima solo se razionalmente collegata a una concreta e accertata situazione di pericolo che perduri nel tempo. Il provvedimento che si limiti a richiamare una pregressa ordinanza, formalmente non revocata, senza indicare ulteriori elementi concreti attestanti l’attuale presenza del fenomeno e la perdurante pericolosità, è viziato da difetto di istruttoria e da irrazionalità. Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria per il medesimo immobile induce a presumere che l’ente, a quella data, non avesse ritenuto sussistente alcuna situazione di rischio idrogeologico.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Catanzaro, presenta al SUAP comunale una SCIA, corredata della documentazione tecnica, per esercitare nell’immobile un’attività economica. Il Dirigente del Settore SUAP adotta quindi un provvedimento di divieto immediato di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi, fondandolo sull’esito negativo della verifica effettuata dal personale competente.
A base del divieto vi è il richiamo a una pregressa ordinanza sindacale contingibile e urgente, che dispone l’interdizione a praticare le zone interessate dal dissesto, e alla classificazione dell’area come “R4 – rischio molto elevato con associato perimetro frana” nel P.A.I. regionale. Il ricorrente impugna il divieto, l’atto presupposto e, in parte, l’ordinanza sindacale, deducendo carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Il Comune resiste, invocando la perdurante vigenza dell’ordinanza mai revocata e la classificazione dell’area nel P.A.I.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che, nell’esercizio del potere di emanare ordinanze extra ordinem, l’Amministrazione incontra limiti fondamentali, tra cui quello temporale. Richiamando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3418 del 2024, il Tribunale chiarisce che l’assenza di un termine finale non comporta automaticamente illegittimità, perché non è sempre possibile identificare a priori la durata del pericolo.
Da ciò deriva che anche misure prive di un limite temporale definito possono essere legittime, purché siano razionalmente collegate a una concreta e accertata situazione di pericolo che perduri nel tempo. La legittimità dell’atto riposa, dunque, non sulla sua durata formale, ma sulla persistenza effettiva del presupposto che lo giustifica.
Applicando tale regola, il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato si fonda sugli accertamenti negativi di una nota del personale competente, che si limita a richiamare la pregressa ordinanza contingibile e urgente e a ritenerne perduranti gli effetti. Manca però qualsiasi ulteriore elemento concreto idoneo a confermare l’attuale presenza del fenomeno franoso e la perdurante pericolosità in atto.
Il Collegio ravvisa pertanto un difetto di istruttoria e di razionalità: gli agenti accertatori non hanno operato la necessaria rivalutazione all’attualità dei presupposti dell’ordinanza del 2010, richiamata solo in quanto formalmente vigente. L’esigenza di tale verifica è rafforzata dal fatto che, per lo stesso immobile, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia in sanatoria.
Quanto alla classificazione dell’area come “R4” nel P.A.I. regionale, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, il Tribunale osserva che, a seguito del rilascio del titolo edilizio, deve presumersi che il Comune, a quella data, non avesse ritenuto sussistente alcuna situazione di rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 2, comma 6, d.l. n. 180/1998. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato per difetto di istruttoria, restando integra la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi, effettuate le verifiche del caso. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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