Interdittiva antimafia: rapporto di parentela e regia familiare dell’impresa (TAR Campania n. 1099 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il rapporto di parentela tra i soci dell’impresa e soggetti legati alla criminalità organizzata può integrare un elemento indiziario rilevante quando assuma intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel procedimento, non essendo ammessa una visione parcellizzata dei singoli indizi. La fase partecipativa può ritenersi assolta quando l’interessato, per il tramite del gruppo di imprese connesse, abbia avuto concreta possibilità di esprimere le proprie ragioni in procedimenti strettamente collegati.

Il Fatto

Due imprese riconducibili al medesimo gruppo familiare hanno impugnato i provvedimenti interdittivi adottati dal Prefetto di Napoli, unitamente agli atti presupposti e connessi. I ricorsi, rubricati con distinti numeri di ruolo generale, sono stati respinti in sede cautelare con due ordinanze, sul rilievo della adeguata motivazione in ordine alla permeabilità mafiosa delle società, desunta da molteplici intrecci familiari e relazionali con esponenti di un clan operante nel territorio.

Le cause, discusse congiuntamente, sono state trattenute in decisione. I ricorrenti hanno lamentato il difetto di comunicazione di avvio del procedimento e l’insufficienza del quadro indiziario, sostenendo che il mero rapporto parentale con soggetti asseritamente legati alla criminalità non basterebbe a fondare l’interdittiva in assenza di concreti indizi di influenza sull’attività di impresa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi per la stretta connessione dei provvedimenti impugnati e li ha dichiarati infondati. Quanto alla censura partecipativa, il Tribunale ha rilevato che gli elementi posti a base dell’interdittiva non potevano non essere già conosciuti dal titolare, in relazione ad altri procedimenti preceduti da regolare contraddittorio, relativi a società del gruppo in cui egli ricopriva la carica di socio. La doglianza si risolve, pertanto, in una contestazione meramente formale, non essendo ravvisabile alcun effettivo nocumento sul piano partecipativo.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha ricostruito il percorso di tipizzazione giurisprudenziale degli elementi indiziari valorizzabili dal Prefetto: vicende anomale nella struttura e nella gestione dell’impresa, rapporti di parentela di particolare intensità, contatti e frequentazioni con esponenti del clan, applicazione di misure di prevenzione, sentenze di condanna e anche di proscioglimento da cui emergano valutazioni sintomatiche della contaminazione mafiosa.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” il rischio infiltrativo. Ha inoltre ribadito che rileva il complesso degli elementi concreti, non potendo una visione parcellizzata dei singoli indizi far perdere a ciascuno di essi la rilevanza nel legame sistematico con gli altri.

Nel caso esame, il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti poggino su un quadro indiziario grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale. Le interdittive hanno valorizzato il legame di stretti familiari dei ricorrenti con la criminalità organizzata attiva nel bacino territoriale, nonché la riconducibilità delle due imprese a un medesimo gruppo familiare, con partecipazioni incrociate e legami di parentela tra i soci.

Il Tribunale ha poi evidenziato ulteriori elementi: condanne per reati aggravati dall’aver agito avvalendosi della forza di intimidazione del clan, rapporti di cooperazione tra sodalizi criminali e lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un Consiglio comunale del territorio. Le deduzioni dei ricorrenti non hanno quindi scalfito l’affidabilità del quadro indiziario. I ricorsi sono stati respinti e le spese compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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