Ottemperanza e commissario ad acta per la carta docente del supplente (TAR Abruzzo n. 61 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è suscettibile di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. L’inerzia dell’Amministrazione protrattasi oltre il termine di legge legittima l’accoglimento del ricorso e la fissazione di un termine per l’adempimento, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta che operi in caso di persistente inadempimento. La nomina del commissario, individuato nel Prefetto pro tempore, non richiede una nuova valutazione di merito ma costituisce atto dovuto a tutela dell’effettività del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, della somma di €500,00 per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. Nonostante la notifica in forma esecutiva e il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione era rimasta inerte.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha rilevato la fondatezza del ricorso, constatando la mancata ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha pertanto accolto il gravame, ordinando al Ministero di procedere all’assegnazione della carta docente e al pagamento della somma dovuta, con interessi e rivalutazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
La pronuncia si segnala per la scelta di nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, evitando così un nuovo passaggio giurisdizionale in caso di ulteriore inerzia. Al commissario è concesso un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione.
Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, al fine di verificare possibili profili di responsabilità per danno erariale. La circostanza evidenzia come la sistematica inottemperanza delle pubbliche amministrazioni ai giudicati possa assumere rilievo anche sul piano della responsabilità contabile.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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